Con il Provvedimento n. 120768/2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici, dei dati relativi all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per la notifica degli atti, ai sensi dell’art. 60, comma 7, D.P.R. n. 600/1973.
Si tratta della possibilità concessa ai contribuenti di farsi recapitare le notifiche dell’Agenzia delle Entrate via PEC, senza più spendere tempo in code per ricevere atti che li riguardano e con la certezza di riceverli tutti.
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Ora il Provvedimento ha disposto che:
- i dati relativi all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono essere comunicati esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- l’indirizzo PEC può essere comunicato solo dalle persone fisiche (residenti e non) e dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). Con la comunicazione dell’indirizzo il richiedente manifesta la volontà di ricevere la notifica degli avvisi e degli altri atti presso:
- l’indirizzo PEC di cui è intestatario;
- l’indirizzo PEC del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati;
- l’indirizzo PEC comunicato può essere utilizzato a decorrere dal 1° luglio 2017 per la notificazione degli avvisi e altri atti;
- il servizio telematico per la comunicazione dei dati consente di trasmettere il tipo di operazione, l’indirizzo PEC, l’intestazione dell’indirizzo PEC al richiedente e il consenso all’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13, D.Lgs., n. 196/2003.
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Una volta ricevuta la comunicazione, l’Agenzia delle Entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione all’indirizzo PEC comunicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente quindi, terminata la procedura di verifica e i controlli in Anagrafe Tributaria, conferma la registrazione nei propri archivi dell’indirizzo PEC comunicato, mettendo a disposizione del richiedente l’esito dell’operazione che specifica la data in cui l’informazione è stata correttamente acquisita in Anagrafe Tributaria.
Dunque, la registrazione dell’indirizzo PEC comunicato risulta completa quando:
- il gestore di posta elettronica certificata del soggetto richiedente, rilascia la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio;
- il richiedente inserisce correttamente il codice di verifica.
Il richiedente è responsabile delle informazioni comunicate ed ha l’onere di aggiornarle in caso di variazioni sopravvenute.
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