Con la sentenza n. 15971/2017 la Corte di Cassazione ha definito le differenze, in tema di versamento dei contributi INAIL, tra società di professionisti e associazioni di professionisti. Fondamentalmente per le prime vige l’obbligo di versamento dei contributi INAIL, mentre per le seconde le norme vigenti non prevedono alcun obbligo assicurativo per infortuni e malattia.
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In sostanza i soci delle associazioni professionali non sono tenuti ad alcun versamento di contributi all’INAIL, in quanto il DPR n. 1124/1965 non ha previsto per le associazioni tra professionisti tale obbligo, così come non lo stabilisce per il libero professionista. Diversamente le società tra professionisti sono soggette all’assicurazione INAIL.
Ai membri dello studio tecnico associato, dunque, l’INAIL non può richiedere il versamento dei contributi basandosi su norme scritte per le società tra professionisti poiché il diverso assetto sociale e organizzativo impedisce tale estensione in mancanza di un intervento del legislatore: lo studio associato rappresenta una mera modalità di esercizio della professione e non costituisce invece un soggetto giuridico autonomo rispetto agli associati.
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