La Legge 104/1992 il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. L’articolo 33 della Legge regola i permessi lavorativi in caso di disabilità e per i congiunti che assistono persone disabili, per fornire loro un’adeguata assistenza morale e materiale.
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Più in particolare, i familiari che assistono la persona con handicap grave (coniuge, genitore, parente di secondo grado, parente o affine entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) possono ottenere permessi giornalieri orari (due ore al giorno) o permessi mensili (tre al mese), frazionabili.
Le due tipologie di permessi non sono tra loro cumulabili e la loro alternatività è ammissibile solo di mese in mese.
Si tratta di permessi retribuiti e coperti da contributi figurativi che però non incidono sulla formazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Con riferimento alle ferie, qualora si abbia bisogno di un permesso 104 ad esempio durante il periodo di chiusura aziendale, le ferie non godute in coincidenza con tali permessi dovranno essere recuperate dal lavoratore in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.
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Questo perché, se da una parte il datore di lavoro ha diritto, per esigenze produttive, a decidere di prevedere una fruizione programmata delle ferie e la chiusura in un periodo specifico, dall’altra la Costituzione stabilisce l’irrinunciabilità del diritto del lavoratore alle ferie, la cui finalità è di garantire al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa.
A questo si aggiunge il fatto che le esigenze di assistenza del disabile congiunto non sono procrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile e, dunque, obbligano il lavoratore a sospendere la fruizione delle ferie programmate.