Compirò 63 anni il 5 marzo 2018. Lavoratore dipendente, una prima volta licenziato per ristrutturazione aziendale con 31 anni e 6 mesi di contributi Inps, ho usufruito dell’assegno di disoccupazione nel 2008. Dal 2009 al 2013 ho lavorato con contratto co.co.co, Gestione Separata INPS. L’azienda ha poi interrotto il rapporto di collaborazione. Sono dunque disoccupato, iscritto al centro per l’impiego.
Al CAF mi hanno detto che non ne ho diritto all’APe perché, dopo un co.co.co non c’è nessun ammortizzatore sociale e quindi non posso dichiarare di non percepire alcun ammortizzatore sociale da almeno 3 mesi.
Io ho letto la circolare Inps 100/2017 la quale alla lettera a) comprende i disoccupati ex lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione Separata, e gestioni Speciali lavoratori. I 3 requisiti richiesti sono: 1) aver compiuto 63 anni; 2) “siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per … omissis … ed abbiano concluso, da almeno 3 mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante; 3) avere almeno 30 anni di contributi.
Il secondo requisito (aver terminato da tre mesi di godere della disoccupazione) implica che da 3 mesi non si abbia sostegno al reddito avendo concluso di godere della prestazione di disoccupazione “spettante”. La parola focale mi pare sia quel “spettante” che mi pare non escluda casi ai quali non spettava per legge alcun sussidio. Ora, se a me non spetta nulla vuol dire che, dopo 3 mesi dal licenziamento, sono già nelle condizioni di poter avere il requisito 2. O ci può essere una diversa interpretazione?
La sua domanda è molto interessante perché mi consente di specificare un punto che, in effetti, è ancora al centro del dibattito fra Governo e sindacati: l’interpretazione della norma è quella che le hanno riferito al Centro di assistenza fiscale, per cui l’APe Sociale spetta solo se il lavoratore ha percepito un sussidio di disoccupazione e lo ha interrotto da almeno tre mesi. Sono quindi esclusi coloro che, pur essendo rimasti involontariamente disoccupati, non hanno accesso alla NASpI, alla Dis-coll o ad altri ammortizzatori sociali.
=> APe Social, requisiti pensione per disoccupati
I sindacati hanno chiesto di allargare il diritto all’APe social anche a coloro che non percepiscono ammortizzatori, ma per il momento questo allargamento della platea degli aventi diritto non si è verificato.
Anche il Consiglio di Stato, nel parere sui decreti, aveva sottolineato l’incongruenza di una norma che, di fatto, penalizza i più bisognosi, ovvero coloro che, pur avendo perduto il lavoro (per licenziamento, dimissioni per giusta causa, conciliazione), non hanno avuto ammortizzatori. Ma la stessa giustizia amministrativa ha anche sottolineato che eventuali modifiche devono essere previste da un nuovo testo legislativo, per cui i decreti attuativi di fatto non sono intervenuti ampliando la platea dei beneficiari.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz