NASpI e Maternità: contributi, imponibile e calcolo sussidio

Risposta di Barbara Weisz

16 Febbraio 2024 14:58

Chiara chiede:

In merito al calcolo dell’importo NASpI spettante nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 5 anni, concluso dopo aver usufruito di maternità anticipata, obbligatoria e di congedo parentale al 30%, l’imponibile previdenziale è pari a zero oppure è quello risultante dal fascicolo previdenziale disponibile sul sito INPS?

Il calcolo della NASpI tiene conto sia dei periodi di maternità obbligatoria sia del congedo parentale al 30%, purché utilizzato all’interno del rapporto di lavoro (mi pare sia il suo caso). Si tratta, in entrambi i casi, di periodi coperti da contribuzione figurativa che, di conseguenza, sono utili al calcolo della NASpI.

Per il suo calcolo, l’imponibile previdenziale è quello che risulta dal suo fascicolo previdenziale INPS.

Il sussidio di disoccupazione introdotto dal Jobs Act (Dlgs 22/2015) e modificato dalla Legge di Bilancio 2022, spetta ai lavoratori che perdono involontariamente il lavoro (licenziamento, dimissioni per giusta causa, procedure di conciliazione).

La NASpI viene corrisposta per un periodo pari alla metà di quello lavorato negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di due anni.

L’importo è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore a 1.250,87 euro. Se la retribuzione è più alta, si aggiunge il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e la soglia di riferimento. C’è un tetto massimo, che per il 2024 è di 1.550,42 euro.

Per gli eventi di disoccupazione si applica una riduzione del 3% dal sesto mese di fruizione (dall’ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda).

 

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Risposta di Barbara Weisz