APE e pensione Precoci, domande contestuali

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Giugno 2017
Aggiornato 10 Luglio 2017 15:25

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Per APE Sociale e pensione precoci domanda in due tempi (certificazione requisiti e accesso alla prestazione): ecco quando si può fare tutto assieme.

La domanda di APe Sociale e pensione anticipata precoci si fa in due tempi: prima bisogna chiedere all’INPS di certificare il diritto all’indennità e solo dopo la risposta positiva si presenta l’istanza vera e propria. Esiste però la possibilità di presentare entrambe le domande contemporaneamente, a determinate condizioni precisate dalle circolari INPS 99 e 100 del 2017. Vediamo esattamente quali sono le regole.

=> Ape social e pensione precoci, come fare domanda

I soggetti che al momento in cui presentano la prima domanda sono già in possesso di tutti i requisiti previsti per l’accesso, e che non svolgono attività lavorativa, possono contestualmente alla presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni presentare anche la domanda definitiva di accesso. Oppure, possono presentarla mentre l’INPS sta ancora definendo l’istruttoria (quindi, prima che arrivi la certificazione del diritto, prevista nel 2017 entro il 15 ottobre).

Attenzione: la presentazione contestuale delle due domande non comporta un anticipazione delle tempistiche di concessione dell’APe social o della pensione precoci. L’INPS in tutti i casi deve effettuare un’istruttoria e verificare il diritto all’indennità o all’assegno previdenziale. Però, si semplifica la procedura (perché si effettua l’intera pratica nello stesso momento), e comunque in realtà un vantaggio sul fronte dei tempi c’è, perché a quel punto appena arriva la risposta INPS scatta il diritto all’indennità (senza attendere la presentazione della seconda domanda).

Si tratta di una casistica che riguarda in particolare coloro che, di fatto, in questo 2017, chiedono l’APe con effetto retroattivo, oppure con effetto immediato. Il punto è il seguente: la domanda con cui il lavoratore chiede all’INPS la verifica dei requisiti per l’accesso all’APe o alla pensione con la quota 41 va presentata entro una determinata finestra temporale valida per l’intero anno. Per il 2017, bisogna presentare l’istanza entro il 15 luglio, anche se poi il requisito pieno si matura successivamente. Per il 2018, le scadenze sono il 31 marzo per l’APe social e il primo marzo per la pensione anticipata precoci. Ci sono determinati requisiti che bisogna già possedere al momento di presentazione della domanda, e altri che invece possono essere maturati successivamente.

Infografica_APE_Sociale
APE Sociale

Per l’APe social è possibile maturare in data successiva i seguenti requisiti:

  • età di 63 anni: è il caso di chi è nato nel 1954 o 1955 (quindi, matura il requisito anagrafico nel 2017 o nel 2018) e ha il compleanno in data successiva al 15 luglio (se fa domanda nel 2017) o al 31 marzo (se fa domanda nel 2018);
  • requisito contributivo: è pari a 30 anni per disoccupati, caregiver, e lavoratori disabili, mentre è di 36 anni per chi svolge mansioni pesanti;
  • i sei anni di svolgimento in via continuativa dell’attività gravosa: bisogna tener conto delle novità introdotte dall’articolo 53 del decreto legge 50/2017, in base al quale all’interno dei sei anni di mansioni gravose in via continuativa è possibile un’interruzione fino a 12 mesi. Nel settimo anno precedente a quello della richiesta, però, deve essere stata svolta l’attività gravosa per un periodo di tempo almeno pari a quello dell’interruzione;
  • aver terminato da tre mesi la prestazione di disoccupazione.
Infografica_precoci
Pensione Precoci

Per la pensione anticipata precoci, possono essere maturati successivamente alla presentazione della domanda i sei anni di svolgimento dell’attività gravosa e il termine da almeno tre mesi del sussidio di disoccupazione, con le regole appena descritte, oppure:

  • il requisito contributivo di 41 anni;
  • il requisito di almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, oppure di almeno la metà della vita lavorativa complessiva, di svolgimento dei lavori usuranti previsti  dall’articolo 1, commi 1,2,3 del decreto legislativo 67/2011.

Tutti gli altri requisiti, invece, devono essere già presenti al momento in cui si presenta la prima domanda. Se però il lavoratore ha già tutti i requisiti (quindi, non ne matura nessuno successivamente), può appunto presentare insieme le due domande. In questo caso, l’INPS non respinge la seconda domanda, ma la tiene in stand by fino a quando non è terminata l’istruttoria. Poi, nel momento in cui certifica l’accesso alla prestazione lavora anche la domanda di accesso vero e proprio.

L’assegno viene percepito dal lavoratore a partire dal primo mese successivo a quello di accoglimento della seconda domanda. Nel caso in cui ci siano un diritto retroattivo, con il primo assegno si ricevono anche gli arretrati.