Cessione del credito per la detrazione interventi antisismici, chiarimenti sul bonus mobili, diritto alle agevolazioni per i conviventi di fatto: sono le novità contenute nella Guida dell’Agenzia delle Entrate sul bonus ristrutturazioni edilizie, che è stata aggiornata il 14 giugno. Si tratta della detrazione fiscale al 50% sulle spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile, fino a un tetto massimo di 96mila euro. La normativa di riferimento è l’articolo 16-bis del Dpr 917/86, la proroga dell’agevolazione nella misura del 50% (a regime, sarebbe del 36% fino a 48mila euro), è prevista dalla Legge di Stabilità 2017 fino al prossimo 31 dicembre. Prorogata anche la detrazione del 50%, fino a 10mila euro, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A destinati a immobili oggetto di ristrutturazione agevolata.
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Innanzitutto, è stata inserita la precisazione relativa al diritto a fruire della detrazione del convivente di fatto, che è equiparato ai familiari conviventi e non proprietari dell’immobile. Attenzione però: per il coniuge more uxorio (il convivente di fatto), il diritto alla detrazione sussiste solo dal primo gennaio 2016. Viene applicato il principio dell’unitarietà del periodo di imposta.
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Per quanto riguarda le misure antisismiche, la detrazione è stata prorogata, nella misura del 50%, fino al 31 dicembre 2021 (Legge di Stabilità 2017). Si applica sia alle abitazioni sia agli immobili di impresa: in tutti i casi, l’edificio deve trovarsi nelle zone ad alta pericolosità (1 e 2), oppure a minor rischio (zona sismica 3). La detrazione sale al 70% se l’intervento produce il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore, e all’80% se il passaggio è di due livelli. Il rialzo è rispettivamente al 75 e all’85% per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio (sempre con riferimento al passaggio di una o due classi di rischio). Le linee guida per la classificazione del rischio sismico sono contenute nel decreto del ministero del Trasporti del 28 febbraio 2017.
Dal primo gennaio 2017, i beneficiari della detrazione al 75 o 85% (lavori sulle parti comuni del condominio), possono cedere il credito ai fornitori che effettuano gli interventi, o ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti). Non si può cedere il credito a banche, intermediari finanziari, amministrazioni pubbliche. Le modalità di cessione del credito sono dettagliate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017. Il singolo condomino può cedere la detrazione calcolata sulla sua quota in base alla spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, o alle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori. Chi riceve il credito può cederlo solo dopo che è diventato disponibile (il 10 marzo del periodo di imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la speso o il fornitore ha emesso la fattura).
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Il condomino che cede il credito deve comunicarlo entro il 31 dicembre all’amministratore, indicando i propri dati e quelli del cessionario, che poi l’amministratore comunicherà all’Agenzia delle Entrate (in mancanza di questo passaggio, la cessione del credito è inefficace). L’amministratore è tenuto a consegnare al condomino il protocollo telematico di comunicazione al Fisco. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.
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Nuovi chiarimenti anche sul bonus mobili: per gli acquisti effettuati entro il 2016, il tetto di 10mila euro si riferisce a tutte le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016. Se invece i mobili sono acquistati nel 2017,e si riferiscono a interventi edilizi 2016, oppure iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, la detrazione si calcola su un importo complessivo fino a 10mila euro, al netto delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione.
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