Esclusi dalla possibilità di versare i contributi previdenziali volontari tutti i lavoratori che hanno già un’altra forma di contribuzione in un periodo coincidente. Ad impedire il versamento dei contributi volontari sono tutti gli eventuali rapporti di lavoro, di qualsiasi natura, sia subordinato che autonomo o parasubordinato, che implichino l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, per effetto del divieto imposto dall’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 184/1997.
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La limitazione impedisce di accreditare i contributi volontari versati in un periodo sovrapposto temporalmente con eventuali prestazioni di lavoro vale sempre, a prescindere dal reddito ricavato dall’attività lavorativa. Si tratta dunque di una norma che va a penalizzare una grande fetta di lavoratori che, a fronte di un mondo del lavoro sempre più discontinuo e precario, hanno più rapporti lavorativi in essere.
Nonostante questo la Corte Costituzionale ha confermato, anche con la recente sentenza n. 44/2017 che si pone sulla stessa linea di pensiero della sentenza n. 114/2015, la legittimità del divieto di cumulo dei contributi previdenziali.
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La Corte Costituzionale ha tuttavia auspicato una revisione del divieto di cumulo che dia modo ai i soggetti più deboli sul mercato del lavoro, ovvero i lavoratori con carriere discontinue, di riuscire a garantirsi una pensione dignitosa consentendo loro di cumulare contribuzione volontaria e contribuzione INPS coincidente temporalmente, in considerazione del carattere saltuario dell’attività prestata o comunque del limitato impegno orario e della ridotta entità dei compensi.
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Per i giudici molte di queste situazioni sono paragonabili, per retribuzione e durata, al part time, che invece consente di integrare con versamenti volontari i periodi eventualmente non coperti da contribuzione.