Sale la percentuale di contributi che i lavoratori agricoli autonomi devono versare all’INPS per la propria pensione futura. Ad annunciarlo è lo stesso INPS con la circolare n. 96/2017. Un rincaro che è effetto della Legge Fornero e al quale fa però da contraltare la possibilità, per gli agricoli autonomi che avviano l’attività nel corso del 2017 di godere di uno sgravio contributivo in misura piena per i primi tre anni.
=> Imprenditore agricolo: avvio, tasse e contributi
I contributi per la previdenza obbligatoria di coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali salgono quest’anno del +0,4% rispetto al 2016 portando le aliquote di finanziamento e di computo per la gestione al 23,6%. Il rincaro è invece ben più pesante per gli agricoli autonomi delle zone svantaggiate o montane ai quali viene ora richiesto un contributo del 23,2%, contro il 22,3% dello scorso anno.
Aliquote 2017
Le aliquote 2017 sono:
Tabella B – Aliquota di finanziamento | ||||
Zona normale | Zona svantaggiata | |||
Anno | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni |
2012 | 21,6% | 19,4% | 18,7% | 15,0% |
2013 | 22,0% | 20,2% | 19,6% | 16,5% |
2014 | 22,4% | 21,0% | 20,5% | 18,0% |
2015 | 22,8% | 21,8% | 21,4% | 19,5% |
2016 | 23,2% | 22,6% | 22,3% | 21,0% |
2017 | 23,6% | 23,4% | 23,2% | 22,5% |
Dal 2018 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
=> Stabilità: esonero contributi giovani agricoltori
Tabella C – Aliquota di computo | |
Anni | Aliquota di computo |
2012 | 21,6% |
2013 | 22,0% |
2014 | 22,4% |
2015 | 22,8% |
2016 | 23,2% |
2017 | 23,6% |
dal 2018 | 24,0% |
L’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, dell’art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è rimasto invariato rispetto al 2016 ed è, pertanto, pari a € 0,66 a giornata anche per l’anno 2017 Esonero ex art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Esonero contributivo
Per quanto riguarda l’esonero dal versamento dei contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per coloro che saranno ammessi al beneficio, è pari al:
- 100% per i primi 36 mesi di attività;
- 66% per gli ulteriori 12 mesi;
- 50% per gli ulteriori 12 mesi.
Non rientrano nell’agevolazione:
- il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
- il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti.
Come requisito viene richiesto ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di aver effettuato una nuova iscrizione alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 e di avere meno di 40 anni di età.
.