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Rincari INPS per agricoli autonomi

di Noemi Ricci

7 Giugno 2017 10:44

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Sale l'importo dovuto all'INPS dai lavoratori agricoli autonomi, a fronte dell'introduzione dell'esonero contributivo per i primi anni di attività.

Sale la percentuale di contributi che i lavoratori agricoli autonomi devono versare all’INPS per la propria pensione futura. Ad annunciarlo è lo stesso INPS con la circolare n. 96/2017. Un rincaro che è effetto della Legge Fornero e al quale fa però da contraltare la possibilità, per gli agricoli autonomi che avviano l’attività nel corso del 2017 di godere di uno sgravio contributivo in misura piena per i primi tre anni.

=> Imprenditore agricolo: avvio, tasse e contributi 

I contributi per la previdenza obbligatoria di coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali salgono quest’anno del +0,4% rispetto al 2016 portando le aliquote di finanziamento e di computo per la gestione al 23,6%. Il rincaro è invece ben più pesante per gli agricoli autonomi delle zone svantaggiate o montane ai quali viene ora richiesto un contributo del 23,2%, contro il 22,3% dello scorso anno.

Aliquote 2017

Le aliquote 2017 sono:

Tabella B – Aliquota di finanziamento
Zona normale Zona svantaggiata
Anno Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni
2012 21,6% 19,4% 18,7% 15,0%
2013 22,0% 20,2% 19,6% 16,5%
2014 22,4% 21,0% 20,5% 18,0%
2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5%
2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0%
2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5%
Dal 2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%

=> Stabilità: esonero contributi giovani agricoltori

Tabella C – Aliquota di computo
Anni Aliquota di computo
2012 21,6%
2013 22,0%
2014 22,4%
2015 22,8%
2016 23,2%
2017 23,6%
dal 2018 24,0%

L’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, dell’art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è rimasto invariato rispetto al 2016 ed è, pertanto, pari a € 0,66  a giornata anche per l’anno 2017 Esonero ex art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Esonero contributivo

Per quanto riguarda l’esonero dal versamento dei contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per coloro che saranno ammessi al beneficio, è pari al:

  • 100% per i primi 36 mesi di attività;
  • 66% per gli ulteriori 12 mesi;
  • 50% per gli ulteriori 12 mesi.

Non rientrano nell’agevolazione:

  • il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
  • il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti.

Come requisito viene richiesto ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di aver effettuato una nuova iscrizione alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 e di avere meno di 40 anni di età.

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