Tirocini, nuove linee guida

di Anna Fabi

Pubblicato 1 Giugno 2017
Aggiornato 2 Ottobre 2018 12:01

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Le nuove Linee Guida sui tirocini extra-curriculari in azienda: durata minima, meccanismo premiale, requisiti per l'impresa che vuole attivare stage.

Tirocini nelle imprese che applicano i contratti di solidarietà espansivi, incentivi per l’assunzione al termine del percorso, durata minima due mesi: sono alcune novità emerse dalle linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni per i tirocini extra-curriculari (non i periodi di lavoro formativi, di competenza di scuole e centri di formazione) e l’accesso alle professioni ordinistiche, ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

=> Superbonus tirocini fino al 2018

Indennità

Confermato il minimo di 300 euro lordi al mese per l’indennità, che le Regioni possono aumentare. Viene riconosciuta a fronte di una partecipazione minima pari almeno al 70%.

Durata

Il tirocinio dura al massimo 12 mesi, è stato però introdotto il limite minimo di 2 mesi, che si riduce a un mese nel caso di lavori stagionali. Comunque sia, la durata del tirocinio è indicata nel piano formativo individuale e deve essere congrua rispetto agli obiettivi di formazione. Il tirocinante ha diritto alla sospensione dello stage in caso di maternità, infortunio, malattia di lunga durata, periodi di chiusura aziendale oltre i 15 giorni.

Requisiti imprese

Niente tirocini se ci sono in corso procedure di cassa integrazione nelle medesime unità produttive e niente stage per i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti all’attivazione o per svolgere le stesse mansioni del personale che ha lasciato l’azienda

  • nel caso di licenziamenti collettivi,
  • per giustificato motivo oggettivo,
  • per superamento del periodo di comporto,
  • per mancato superamento del periodo di prova,
  • per fine appalto
  • nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

E’ invece esplicitamente previsto che si possano attivare tirocini nelle imprese che applicano contratti di solidarietà espansivi finalizzati all’incremento dell’occupazione.

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Tirocinanti

Il numero massimo di tirocinanti cambia a seconda delle dimensioni aziendali:

  • imprese fino a cinque dipendenti: massimo un tirocinante;
  • imprese fra 6 e 20 dipendenti: due tirocinanti;
  • sopra i 20 dipendenti: il tetto è rappresentato dal 10% dei dipendenti.

Nelle imprese sopra i 20 dipendenti, le stabilizzazioni dei tirocinanti consentono di incrementare il numero degli stage attivabili, nelle seguenti misure:

  • un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti dei 24 mesi precedenti;
  • due tirocini se hanno assunto il 50% (la metà dei tirocinanti);
  • tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti;
  • quattro tirocini se hanno assunto tutti i tirocinanti dei 24 mesi precedenti.

Restano valide le fondamentali regole sul tirocinio, che viene svolto sulla base di apposite convenzioni, prevede un piano formativo, la presenza di un tutor e al termine un’attestazione dell’attività svolta. 

Tra le novità, anche un chiarimento anti-sfruttamento: niente tirocini che coinvolgano professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni.