Se il contribuente non effettua nessuna operazione IVA nel trimestre, non è tenuto all’invio della comunicazione IVA trimestrale, adempimento introdotto dal decreto 193/2016: è una delle precisazioni contenute nella FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate per risolvere una serie di dubbi dei contribuenti a partita IVA.
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Niente obbligo, dunque, in assenza di dati da indicare nel quadro VP, a meno che non si debba indicare il riporto di un credito del trimestre precedente. Stesse regole per il contribuente con liquidazioni mensili. Esempio: un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre.
Ricordiamo che la comunicazione IVA trimestrale si trasmette entro la fine del secondo mese successivo a ogni trimestre a eccezione di quella relativa al secondo trimestre, da presentare entro il 16 settembre.
L’Agenzia delle Entrate spiega anche che è possibile effettuare correzioni di una dichiarazione già inviata, anche se è già scaduto il termine di presentazione. Basta inviare una nuova comunicazione, che automaticamente sostituisce quella precedentemente trasmessa. In caso di operazioni in regime di split payment (quindi, verso la pubblica amministrazione, che paga l’IVA direttamente all’erario), il contribuente compila la comunicazione indicando l’imponibile nel totale operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l’imposta nell’IVA esigibile (rigo RV4).
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Ci sono poi una serie di precisazioni relative al credito IVA dell’anno precedente. Non è obbligatorio indicarlo interamente nel rigo VP9 del mese di gennaio se non lo si vuole utilizzare nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere riportato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi. Resta fermo che il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9. Ci sono poi istruzioni ed esempi per coloro che hanno due attività, una con liquidazioni mensili e l’altra trimestrali.
L’IVA a debito fino a 25,82 euro, anche se non versata perché sotto la soglia minima, va indicata nel rigo VP14, colonna 1. Poi, si effettua il versamento insieme a quello del mese successivo.