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Occupazione Sud, sblocco domande

di Barbara Weisz

26 Maggio 2017 14:39

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L'INPS riesamina le domande per il bonus contributivo Occupazione Sud rigettate per mancato aggiornamento delle banche dati: la nuova procedura.

Si sbloccano le domande e arrivano gli arretrati relativi al Bonus contributo occupazione Sud per le imprese che avevano richiesto l’agevolazione e ricevuto risposta negativa a causa di problemi nella banca dati ANPAL: riconoscendo l’errore, l’INPS ha provveduto a riesaminare le domande che erano state precedentemente respinte, e fornisce i chiarimenti sugli ulteriori adempimenti richiesti alle imprese. Le indicazioni operative sono contenute nel messaggio 2152/2017. In linea di massima, quando le imprese ricevono l’esito positivo della domanda, hanno sette giorni di tempo per effettuare l’assunzione (nel caso in cui non lo abbiano ancora fatto).

=> Bonus assunzioni SUD, le regole

Ricordiamo che il bonus assunzioni Sud, regolamentato dal decreto 21 novembre 2016 del ministero del Lavoro, riguarda l’assunzione di disoccupati  nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), o di transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).

E’ uno sgravio contributivo fino a un tetto di 8.060 euro per ogni lavoratore. Il sistema di accoglimento delle domande che bisogna presentare all’INPS, ha subito un intoppo a causa appunto di errori nella banca dati ANPAL che non hanno consentito la corretta identificazione dei requisiti previsti per i lavoratori disoccupati, provocando il rigetto di domande che in realtà erano valide.

L’INPS ora comunica invece di aver provveduto al riesame delle istanze per le quali era stato precedentemente attribuito un esito negativo per mancato riscontro di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da associare al lavoratore, che quindi ora risultano accolte. I datori di lavoro interessati da questa correzione, entro sette giorni dall’elaborazione positiva della richiesta devono effettuare l’assunzione del lavoratore (se ancora non l’hanno fatto). Entro dieci giorni (sempre dall’esito positivo della domanda) devono poi comunicare all’INPS l’avvenuta assunzione (se non lo fanno, la domanda decade, e bisogna presentare una nuova), chiedendo la relativa conferma di ammissione al beneficio.

Se anche da questa seconda fase di controlli, che dovrebbe basarsi su dati ANPAL finalmente aggiornati, le domande dovessero risultare respinte sempre per la mancata dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, l’INPS sospenderà la pratica ma accantonerà comunque le risorse necessarie a finanziarla, con una procedura quindi prudenziale, che tiene conto di eventuali nuovi errori. In pratica, l’istituto darà comunque la priorità a queste domande se alla fine dovessero risultare in regola, rispetto ad altre presentate successivamente, in modo da non penalizzare imprese che hanno regolarmente presentato le istanze e se le sono viste respingere per un errore del sistema, e non per un’effettiva mancanza di documentazione. Lo stesso meccanismo prudenziale viene applicato anche alle nuove domande.

Una volta che l’agevolazione viene autorizzata, l’impresa può utilizzarla in compensazione sulla denuncia contributiva nel flusso Uniemens (o Dmag per gli opeari agricoli), in base alle indicazioni fornite con la circolare 41/2017. Per quanto riguarda infine gli arretrati, a cui le imprese che avevano presentato domanda erroneamente rigettata hanno diritto, vanno valorizzati nei flussi Uniemens di competenza di maggio e giugno 2017, utilizzando i codici “L463” e “L465”.

=> Incentivo occupazione Sud, istruzioni

Ricordiamo molto brevemente che il bonus occupazione Sud riguarda lavoratori disoccupati con meno di 24 anni, oppure di qualsiasi età senza lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi, l’assunzione deve avvenire nel 2017, a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione di contratti a termine, e anche in somministrazione,), apprendistato professionalizzante o di mestiere, part-time. L’incentivo deve essere utilizzato entro il 28 febbraio 2019.

Fonte: INPS