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Sisma, IRPEF sospesa con rimborso

di Barbara Weisz

26 Maggio 2017 12:21

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Domanda di sospensione IRPEF in ulteriori Comuni colpiti da sisma: busta paga pesante fino al 31 dicembre 2017, rimborso ritenute solo se non versate già al Fisco.

DL Terremoto

Sospensione IRPEF estesa a nuovi Comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 18 gennaio scorso e prorogata al 31 dicembre 2017 (dal 30 novembre): sulle novità in materia di busta paga pesante previste dagli interventi urgenti a favore delle popolazione colpite dal terremoto (legge 45/2017) interviene l‘INPS, fornendo chiarimenti operativi con il messaggio 2155/2017.

IRPEF sospesa

Ricordiamo che si tratta di una sospensione me non di un’esenzione IRPEF. La manovra bis (50/2017), all’articolo 43 prevede che le imposte andranno poi versate nel 2018, senza applicazione di interessi, sanzioni o maggiorazioni di alcun tipo, a partire dal 16 febbraio con un massimo di nove rate di pari importo. La norma prevede che:

«i sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato».

=> Sisma, guida alle agevolazioni

I nuovi Comuni ammessi sono Barete, Cagnano Amiterno, e Pizzoli in provincia dell’Aquila, Farindola in provincia di Pescara, Castelcastagna, Colledara, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Fano Adriano, in provincia di Teramo.

La domanda si presenta via web, utilizzando gli appositi modelli che l’istituto di previdenza ha aggiornato, per consentire l’esenzione anche nei Comuni sopra elencati, dichiarando di aver avuto la residenza alla data del 18 gennaio 2017. I sostituti d’imposta che avessero già presentato istanze in forma cartacea, in base all’approvazione della legge di conversione, non devono presentare nuova domanda, l’INPS lavorerà le richieste già presentate.

L’INPS eseguirà la relativa istruttoria verificando la regolarità della situazione, e poi effettuerà la sospensione delle ritenute IRPEF a favore del soggetto richiedente direttamente sulla prestazione, oppure in caso di plurititolarità, su ciascuna prestazione assoggettata a ritenute IRPEF. L’agevolazione viene applicata a decorrere dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione della domanda e fino a dicembre 2017.

Rimborsi

La norma prevede che non si rimborsino ritenute eventualmente già effettuate, anche se ricadono nel periodo in cui ci sarebbe diritto alla sospensione. Tuttavia, le ritenute relative a prestazioni già pagate ai beneficiari (o comunque già estratte alla data della domanda) ma non ancora versate all’Agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile. Le imposte invece trattenute e già versate all’Agenzia delle Entrate non vengono rimborsate.