Cambiano a decorrere dal 15 maggio 2017 gli interessi di mora applicati in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo e per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell’art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A fissare il nuovo tasso del 3,50% è stata l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento direttoriale (Protocollo n. 66826/2017).
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Come ogni anno gli interessi sono stati determinati con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. In base a tali tassi, interpellata la Banca d’Italia, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la riduzione dei costi di mora dal 4,13% dello scorso anno all’attuale 3,50%.
Ricordiamo che gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo e pagate in ritardo si calcolano a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
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