Non ci sono cambiamenti relativi ai requisiti per accedere alla Dis-Coll, e anche le procedure di domanda restano le stesse già previste negli anni scorsi: ma la circolare INPS che recepisce lo slittamento del sussidio fino al 30 giugno 2017 fissa le regole per coloro che hanno interrotto o interrompono il lavoro nel 2017, comprese quelle relative al periodo transitorio. In generale, come detto, la presentazione delle domande segue le regole degli anni scorsi: invio all’INPS utilizzando esclusivamente l’apposita procedura telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (il mancato rispetto di questo termine comporta la decadenza del diritto all’ammortizzatore).
Attenzione: per coloro che hanno interrotto il rapporto di lavoro fra il primo gennaio e il 23 maggio, giorno in cui è stata pubblicata la circolare INPS 89/2017, i 68 giorni decorrono dal 23 maggio. Nel caso in cui questi lavoratori abbiano comunque già presentato la domanda, questa viene considerata valida e viene lavorata dall’INPS (quindi, non c’è bisogno di ripresentare l’istanza).
La Dis-coll è il trattamento che spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. E’ prevista anche peri dipendenti delle pubbliche amministrazioni. E’ stata istituita dal Jobs Act (articolo 15 Dlgs 22/2015), era prevista in via sperimentale fino allo scorso 31 dicembre, il decreto Milleproroghe 2017 l’ha prolungata fino al 30 giugno 2017 e la legge su lavoro autonomo e smart working la rende strutturale.
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Le istruzioni INPS della circolare 89/2017 contengono tutte le regole di accesso (platea dei destinatari, requisiti, calcolo e misura dell’indennità, durata della prestazione, presentazione domande). Come detto, tutte le regole sono invariate rispetto a quanto previsto negli scorsi anni. In estrema sintesi: i lavoratori che chiedono la Dis-coll devono essere in stato di disoccupazione e avere almeno tre mesi di contributi nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità). L’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile se questo è inferiore a 1.195 euro, mentre se è superiore a questa cifra si aggiunge un 25% calcolato sulla parte aggiuntiva. Non può superare i 1300 euro. E’ corrisposta per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione accreditati nel periodo che va che va dal primo gennaio dell’anno civile precedente all’evento di cessazione dal lavoro (esclusi periodi che hanno già dato luogo all’erogazione Dis-coll). La durata massima è pari a sei mesi.
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L’indennità viene versata a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.