Impatriati e talenti, tutti gli incentivi

di Anna Fabi

Pubblicato 25 Maggio 2017
Aggiornato 30 Dicembre 2020 10:49

Guida Agenzia Entrate su tutti i regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese.

Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare-guida agli incentivi per l’attrazione di capitale umano, con tutti i regimi agevolativi previsti e in vigore per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese con lo scopo di favorire in rientro dei cervelli in fuga. Nella circolare n. 17/E/2017 le Entrate illustrano i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni, le modalità di esercizio delle opzioni e gli effetti per chi sceglie di stabilirsi in Italia.

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Impatriati

Tra le agevolazioni in merito alle quali l’Agenzia entra nel dettaglio anche il cosiddetto Bonus impatriati, il quale prevede che il reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio dello Stato da lavoratori altamente qualificati (lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati), che trasferiscono la residenza in Italia concorra alla formazione della base imponibile nella misura del 50%: la Legge di Stabilità 2017 ha infatti ridotto la percentuale di imponibilità ridotta, ma l’ha estesa anche ai redditi di lavoro autonomo e ha semplificato i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio.

Il regime speciale di imponibilità ridotta viene consentito anche:

  • ai manager in posizione di distacco, a partire dal periodo d’imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale italiana;
  • a chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività, a condizione che i due eventi siano collegabili.

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Ricercatori e docenti

Tassazione agevolata anche per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini IRAP. Ai docenti e ricercatori vengono richiesti, come requisiti:

  • di aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
  • svolgere attività di docenza e ricerca in Italia;
  • acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

L’agevolazione scatta a partire dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi durante i quali permanga la residenza fiscale in Italia.

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Contro-esodati

I lavoratori “controesodati” sono stati residenti in Italia e, dopo essersi trasferiti all’estero, vi hanno fatto ritorno entro il 31 dicembre 2015. A loro sono riservati incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia: 70% per il 2016 e 50% per gli anni 2017-2020. Come requisiti si richiede:

  • di essere già stati residenti per almeno 24 mesi continuativi in Italia;
  • cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione Europea;
  • il possesso del titolo di laurea;
  • l’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente;
  • il trasferimento del proprio domicilio e della propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

Imposizione sostitutiva

La Legge di Stabilità 2017 ha introdotto un nuovo regime fiscale all’articolo 24-bis del Tuir, volto a incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese di soggetti ad elevata capacità contributiva. Le persone fisiche che spostano la propria residenza fiscale in Italia possono beneficiare di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta in cui resta valevole l’opzione.

Possibile estendere il regime anche a favore di uno o più familiari, che dovranno versare un’imposta sostitutiva di 25.000 euro. L’opzione va esercitata direttamente in dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini di legge. Come requisiti viene richiesto:

  • l’effettivo trasferimento in Italia;
  • non essere stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione.