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Crowdfunding per PMI Srl

di Barbara Weisz

24 Maggio 2017 16:04

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La manovra bis estende alle PMI srl l'equity crowdfunding, ammesse anche a piani di stock option: le novità sui diritti delle azioni e sulla raccolta di capitale di rischio online.

Anche le PMI costituite in forma di srl ammesse all’equity crowdfunding: le quote delle piccole e medie imprese possono essere oggetto di intermediazione finanziaria attraverso portali online. Si completa così il percorso intrapreso con la Legge di Stabilità 2017, che aveva esteso alle PMI l’equity crowdfunding precedentemente previsto solo per le startup innovative. Ora la manovra bis (articolo 57, comma 1, dl 50/2017), specifica che la raccolta di capitali di rischio attraverso i portali online è prevista anche per le piccole e medie imprese in forma di srl, alle quali vengono anche estese una serie di regole flessibili relative ai diritti legati alle partecipazioni, e viene riconosciuta la possibilità di prevedere piani di stock option per i dipendenti.

=> Equity crowdfunding per le PMI

Partiamo dall’equity crowdfunding, introdotto nel 2012 per le startup innovative (decreto crescita 179/2012), e via via esteso: l’Italia è stato il primo paese europeo a dotarsi di un Regolamento su questo tipo di raccolta di capitali di rischio, esercitabile solo da gestori iscritti all’apposito registro Consob (l’autorità di controllo della Borsa). L’equity crowdfunding prevede la possibilità di acquistare e vendere azioni di società attraverso piattaforme online che abbiano come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell’Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI».

La novità fondamentale prevista dalla manovra bis prevede che l’equity crowdfunding sia esteso anche alle quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata. A queste società non si applica più il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni regolato dall’articolo 2474 del codice civile, nel caso in cui l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. In parole semplici, le PMI possono sia mettere a punto piano di stock option per i propri dipendenti, sia partecipare alle operazioni di compravendita di azioni sui portali online abilitati al crowdfunding.

Infine, è introdotta la possibilità di creare categorie di quote con diritti diversi, in deroga rispetto al secondo e terzo comma dell’articolo 2468 del codice civile. Quindi, è possibile che i diritti sociali non siano proporzionali all’entità della quota, e si possono attribuire a singoli soci particolari diritti relativi all’amministrazione della società o alla distribuzione degli utili. L’atto costitutivo può creare categorie di quote senza diritti di voto, o con diritti attribuiti in modo non proporzionale rispetto alla partecipazione, o in relazione a specifici argomento, o ancora subordinati al verificarsi di particolari condizioni.