Ho presentato al comune di Roma la documentazione relativa ad opere di ristrutturazione ed ampliamento in base al Piano Casa. Le spese, incluse parcelle e oneri comunali, sono detraibili al 50%? I bonifici saranno effettuati da mia figlia, che però risiede in un altro immobile di cui è proprietaria: può comunque usufruire delle detrazioni o è necessario che sia io a pagare e ad usufruirne?
In generale la detrazione per le spese di ristrutturazione è pari al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro (riferito al singolo immobile). Attenzione invece alle spese di ampliamento, che sono agevolabili solo in alcuni specifici casi. In pratica, le spese di ampliamento sostenute nell’ambito del Piano Casa sono agevolabili quando rientrano anche fra gli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio (ad esempio, realizzazione di una mansarda o di un balcone, costruzione di servizi igienici in ampliamento delle superfici esistenti). Non sono agevolabili, invece, in tutti i casi in cui l’ampliamento configura una nuova costruzione. I chiarimenti su questo punto sono forniti con la circolare dell’Agenzia delle Entrate 4/E del 2011.
Proseguendo con le risposte alla sua domanda, sono ammesse all’agevolazione le parcelle dei professionisti (progettazione, altre prestazioni richieste per il tipo di intervento, messa in regola edificio, adeguamento impianti a metano, relazioni di conformità, perizie e sopralluoghi), e i seguenti oneri: IVA, imposto di bollo, diritti sulle concessioni, autorizzazione e pratiche inizio lavori, oneri di urbanizzazione, altri eventuali costi legati all’effettuazione degli interventi o ai relativi adempimenti previsti.
Sua figlia ha diritto alla detrazione solo se proprietaria o comproprietaria, oppure se ha un diritto di godimento sull’immobile in questione. Basterebbe se convivesse con lei. Se invece non sussiste nessuna di queste condizioni non ha diritto alla detrazione.
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In pratica, il beneficio spetta a proprietari, nudi proprietari, titolari di un diritto di godimento (ad esempio di abitazione), inquilini in affitto, titolari di comodato d’uso, imprenditori individuali, società semplici, imprese individuali. Oppure ai familiari che sostengono le spese, anche se non rientrano in nessuna delle categorie appena indicate, ma siano conviventi con il proprietario, anche more uxorio: coniuge (anche in unione civile), convivente di fatto, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado.
Ricordo che le spese agevolate di ristrutturazione edilizia sono regolamentate dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86, dal dl 201/2011 che ha reso il beneficio permanente nella misura del 36% fino a 48mila euro, più gli interventi normativi che l’hanno via via prorogata nella misura del 50%: da ultimo la Legge di Stabilità 2017, fino al prossimo 31 dicembre.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz