Via libera dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia alle clausole di salvaguardia che consentono ai giornalisti iscritti all’INPGI e rimasti disoccupati di andare in pensione con le regole vigenti, ovvero precedenti alla Riforma dell’INPGI.
Proprio all’interno di quest’ultima, che ha previsto un innalzamento dell’età pensionabile per i giornalisti, erano state inserite delle clausole di salvaguardia per tale tipologia di lavoratori, ma che erano rimaste in sospeso in attesa di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.
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In totale saranno 183 i disoccupati o dipendenti di aziende in stato di crisi interessati. Si tratta di giornaliste e giornalisti che:
- dopo cessazione del rapporto di lavoro, ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso l’INPGI prima del 30 giugno 2016 a condizione che non si siano rioccupati con rapporti di lavoro subordinato dopo l’autorizzazione al versamento volontario;
- collocati in mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, dipendenti da aziende in crisi sensi della legge n. 416/81 e successive modificazioni e integrazioni, collocati in CIGS o in Contratto di solidarietà, disoccupati per cessazione rapporto di lavoro da aziende in crisi, purché gli accordi sindacali risultino stipulati anteriormente al 30 giugno 2016.
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Per questi vi sarà un anno di tempo, a partire dal 21 febbraio scorso, data di approvazione della Riforma, per maturare i vecchi requisiti di accesso alla pensione in deroga alle norme introdotte dalla Riforma delle Pensioni INPGI. Questo significa che questi giornalisti potranno andare in pensione con:
- 40 anni di contribuzione o ai 62 anni di età;
- 35 anni di contribuzione ed almeno 57 anni di età, con una penalizzazione fino al 20% per la pensione anticipata;
- 20 anni di contribuzione ed almeno 65 anni di età per gli uomini e 63 anni per le donne, senza penalizzazioni;
- 60 anni di età e 20 di contributi, se donne e con penalizzazioni fino al 10% del trattamento pensionistico.
Inoltre varrà la regola della previgente normativa che considerava valide, ai fini del requisito contributivo, anche le anzianità contributive INPS (limitatamente all’assicurazione generale obbligatoria).