La possibilità di rinunciare a una richiesta di ricongiunzione contributi, per utilizzare invece il nuovo cumulo gratuito introdotto dalla Riforma Pensioni in Legge di Stabilità 2017, non riguarda gli iscritti alle casse previdenziali dei professionisti. Va esercitata entro il primo gennaio 2018, ed è accessibile solo ai lavoratori che hanno perfezionato entro il primo gennaio 2017 i requisiti per chiedere il cumulo. Le novità sono previste dal comma 197 della legge 232/2016 (la manovra 2017), e gli aspetti applicativi sono chiariti dalla circolare INPS 60/2017.
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La norma consente il recesso da una precedente richiesta di ricongiunzione e il rimborso di quanto già versato a una serie di condizioni. In primo luogo, il lavoratore deve aver perfezionato entro lo scorso primo gennaio 2017 i requisiti previsti dal comma 239 della legge 228/2012, quindi 66 anni e sette mesi di età, con almeno 20 anni di contributi versati (pensione di vecchiaia), oppure con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne (pensione anticipata). In secondo luogo, il lavoratore che ha chiesto la ricongiunzione non deve aver completato il relativo pagamento.
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In presenza di questi requisiti, è possibile recedere dalla ricongiunzione per chiedere il cumulo contributi, che in base alla Riforma Pensioni è stato ampliato: può essere utilizzato non solo per ottenere la pensione di vecchiaia, ma anche quella anticipata, ed è esteso agli iscritti alle casse previdenziali dei professionisti. Attenzione, però: agli iscritti alle casse previdenziali previdenziali è stato esteso il cumulo gratuito, ma non la possibilità di recedere da una precedente ricongiunzione dei contributi con restituzione delle quote versate per passare al cumulo. Il comma 197 della manovra, che regola questo meccanismo, si riferisce esplicitamente solo ai casi di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979, non a quelli previsti dalla legge 45/1990 (che riguarda, appunto, le casse professionali).
La rinuncia alla ricongiunzione deve essere effettuata entro il primo gennaio 2018. Attenzione: non è necessario presentare domanda. La semplice interruzione dei pagamenti delle rate previste dal piano è considerata come una rinuncia. Per avere però il rimborso di quanto già versato bisogna presentare specifica domanda.
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L’INPS precisa che la disposizione in base alla quale è possibile questa facoltà di recesso con rimborso in favore del cumulo è una norma transitoria. Quindi, non si applica ai recessi dalla ricongiunzione che avvengono successivamente al primo gennaio 2018, a coloro che non avevano perfezionato i requisiti per il cumulo entro il primo gennaio 2017, e nemmeno a coloro che avevano interrotto una ricongiunzione prima del 31 dicembre 2016. Ci sono poi gli altri paletti previsti dalla legge, per cui non si può utilizzare lo strumento nel caso in cui sia già stata integralmente pagata la ricongiunzione, oppure sia già stata pagata la relativa pensione (pur con le rate di ricongiunzione ancora in corso).
La restituzione degli oneri di ricongiunzione eventualmente già versati avviene a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Quindi, se per esempio la domanda viene effettuata nell’ottobre del 2017, la restituzione avviene a decorrere dall’ottobre del 2018, e si perfeziona nel corso dei successivi quattro anni con rate di pari importo.
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