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Smart working: FS fa da apripista

di Noemi Ricci

18 Maggio 2017 11:00

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Le Ferrovie dello Stato danno il via alla sperimentazione dello smart working: un accordo facilmente replicabile.

Lo smart working in Italia, con la nuova legge che lo regolamenta, diventa realtà oltre che un’esigenza. Ad applicarlo da subito,  Ferrovie dello Stato, siglando un accordo sindacale per avviare un periodo di sperimentazione del lavoro agile nel Gruppo FS Italiane. Partirà il 1° settembre 2017, durerà 6 mesi e consentirà di svolgere la propria attività con modalità flessibili sia rispetto ai tempi che al luogo di lavoro.

=> Smart Working: le regole per applicarlo

Non si tratta di una nuovo contratto / rapporto di lavoro, è bene ricordarlo, ma solo di una modalità di svolgimento alternativa a quella tradizionale (tot ore in ufficio), che tuttavia per essere pienamente utilizzata mantenendo salde tutte le prerogative dei contratti in essere (es.: contratto a tempo indeterminato o determinato, anche part-time).

I lavoratori potranno chiedere, su base volontaria, di operare in modalità smart, purché le relative mansioni  risultino compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro.

=> Smart Working: le nuove regole INAIL

Nel dettaglio della sperimentazione FS, la prestazione di lavoro potrà essere svolta nelle giornate di smart-working (minimo 4 / massimo 8 al mese non frazionabili):

  • da casa o da altra dimora comunicati all’azienda;
  • da altro luogo specificato nell’accordo individuale;
  • da altra sede aziendale.

La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro sarà concordata tra azienda e lavoratrice/lavoratore, tenuto conto delle esigenze della lavoratrice/del lavoratore e delle esigenze organizzative e produttive aziendali.

=> Confronta con il Contratto di Telelavoro

Non potrà essere richiesto né effettuato lavoro notturno e le giornate lavorative svolte in modalità smart working sono escluse dalle prestazioni di lavoro straordinario. Per tali giornate la Società erogherà regolarmente un ticket, qualora previsto.

Sia lavoratore/lavoratrice che azienda potranno recedere dall’accordo in forma scritta, previo preavviso di 30 giorni. Il preavviso si riduce a 10 giorni in caso di:

  • assegnazione della lavoratrice/del lavoratore ad un’attività o a mansioni diverse da quelle per le quali è stato concordato lo smart-working;
  • venir meno delle ragioni personali che hanno motivato il lavoratore a fare richiesta di smart-working;
  • mancato rispetto di quanto previsto dal presente accordo e dall’accordo individuale da parte della lavoratrice/del lavoratore o dell’azienda;
  • sopraggiungere di obiettive ragioni aziendali o della lavoratrice/del lavoratore.

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