Con Risoluzione n. 169670/2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che i produttori agricoli, iscritti come tali nella sezione speciale in Camera di commercio, che operano su area pubblica, possono legittimamente vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi (compresi i prodotti trasformati presso altre aziende agricole e quelli che risultano oggetto di un ciclo industriale di trasformazione), purché in misura non prevalente ed entro i limiti fissati dalla normativa attualmente in vigore (art. 4, commi 1, 5 e 8, D.L.gs. n. 228/2001).
Diversamente, non può essere considerato piccolo imprenditore agricolo, ma esercente al dettaglio, il soggetto iscritto nella sezione speciale in Camera di commercio, che opera su area pubblica e vende soprattutto prodotti acquistati presso terzi.
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In quest’ultima fattispecie rientra il caso esaminato dal MiSE, che riguardava un soggetto che vendeva soprattutto prodotti acquistati presso terzi, nello specifico presso il mercato ortofrutticolo, per poi rivenderli in forma itinerante o presso i posteggi dei mercati settimanali, rappresentando, pertanto, i propri prodotti la minor parte delle vendite sotto il profilo quantitativo.
Per individuare i limiti dell’attività aggiuntiva bisogna inoltre fare riferimento all’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti nella propria azienda, ovvero bisogna rispettare i limiti previsti dal comma 8 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001:
- 160.000 euro per gli imprenditori individuali;
- 4 milioni di euro per le società agricole”.
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Il superamento dei limiti percentuali, relativi alla prevalenza, o assoluti, relativi ai ricavi, comporta il passaggio dell’attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell’attività commerciale.
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