Con la Sentenza n. 11569/2017 la Corte di Cassazione, ha chiarito l’obbligo dell’INPS di erogare gli assegni per il nucleo familiare (ANF) al padre separato anche se questo non ha ottenuto l’affido dei figli, che vivono con la madre, nel caso in cui quest’ultima non sia lavoratrice.
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Fondamentalmente nel rispetto del principio di tutela delle necessità economiche del nucleo familiare in funzione della sua composizione e della sua situazione reddituale, se il coniuge affidatario dei figli non può percepire l’assegno per un proprio rapporto di lavoro, tale diritto passa all’altro coniuge, anche se separato e non affidatario dei figli.
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La Corte di Cassazione conferma quindi il principio secondo il quale la L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, prevede che “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”, già affermato nella sentenza delle Sez. Unite di questa Corte n. 5135/1989; poi ribadito con sentenze n.24204/2004 e 5060/2003 e dalla più recente sentenza 6351/2015.
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