Con il Provvedimento n. 90915/2017, l’Agenzia delle Entrate ha modificato i modelli di dichiarazione 2017: Redditi ENC, Redditi SC, Redditi SP, Consolidato nazionale e mondiale ed IRAP, insieme alle relative istruzioni, alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei relativi dati. L’obiettivo delle modifiche è di adeguare i modelli dichiarativi alle novità normative intervenute successivamente alla pubblicazione dei modelli e istruzioni e di correggere alcuni refusi.
=> Dichiarazione dei Redditi 2017: guida completa
Proroga IRAP e Redditi SC
Slittano inoltre di 15 giorni, quindi al 16 ottobre 2017, i termini per la presentazione dei modelli Redditi SC e IRAP per effetto della conversione del Dl 244/2016, che concede più tempo alle imprese interessate dalle novità sul bilancio (Dlgs 139/2015) per effettuare l’adempimento.
Termini invariati invece per le micro-imprese (articolo 2435-bis del Codice civile), i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS e i contribuenti in contabilità semplificata.
Modifiche ai modelli dichiarativi
Tra le novità l’introduzione nel frontespizio delle dichiarazioni di una nuova casella denominata “articolo 13-bis” che va barrata dai soggetti che redigono per la prima volta il bilancio, in conformità ai nuovi principi contabili OIC in vigore dal 2016. Casella che serve ad identificare pertanto i contribuenti che si avvalgono della proroga dei termini.
Altre novità riguardano:
- il riordino delle agevolazioni del Dl 50/2017 che vedono coinvolta anche l’ACE, Aiuto alla Crescita Economica, prevedendo che per l’acconto IRES 2017 l’imposta 2016 vada rideterminata tenendo conto dei soli incrementi del quinquennio 2012-2016, quale base di calcolo con il metodo storico. Ricordiamo poi che la Legge di Stabilità 2017 (Legge 232/2016, articolo 16) ha ridotto l’aliquota del rendimento nozionale ACE dal 4,75% al 2,30%;
=> ACE, agevolazione ridotta
- il visto di conformità, obbligatorio per tutte le dichiarazioni dei redditi e IRAP oltre il limite di 5mila euro annui (non più 15 mila), come modificato dall’articolo 3, comma 1, della manovrina.
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