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730/2017: guida alle deduzioni fiscali

di Barbara Weisz

11 Maggio 2017 18:37

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Come si inseriscono nel 730/2017 le deduzioni su contributi, immobili, erogazioni liberali, altre spese: compilazione, aliquote, regole, importi massimi.

L’unica novità, rispetto all’anno scorso, relativa alle deduzioni che si possono applicare alla dichiarazione dei redditi, riguarda le erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave: si tratta di un’agevolazione al 20% per un cifra non superiore a 100mila euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza. Ma sono molte le possibilità di applicare deduzioni fiscali nel 730/2017, da inserire nei righi da E21 a E33 del modello di dichiarazione. Vediamo un breve riepilogo.

=> Dichiarazione redditi: tutte le detrazioni del 730/2017

Contributi previdenziali

Contributi previdenziali e assistenziali: bisogna indicare nel rigo E21 l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati, anche se sostenuti dai familiari fiscalmente a carico. Bisogna indicare anche i contributi agricoli unificati versati all’INPS (ex Scau), per costituire la propria posizione (non quella relativa ai lavoratori dipendenti), quelli per l’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici, i contributi versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per ricongiunzione periodi assicurativi, riscatto anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), prosecuzione volontaria, fondo casalinghe.

Sono deducibili i contributi versati alla previdenza complementare (fondi negoziali o individuali), per un importo complessivo fino a 5mila 164,57 euro. Si segnano nei righi da E27 a E31, a seconda della tipologia di contributi versati:

  • contributi a deducibilità ordinaria: nel limite di 5mila 164,57 si calcolano sia le somme a carico del datore di lavoro (da indicare in colonna 1) sia quelle a carico del contribuente (in colonna 2);
  • contributi versati da lavoratori di prima occupazione: i lavoratori di prima occupazione successiva al primo gennaio 2007, oppure che alla stessa data non avevano versamenti alal previdenza obbligatoria. Se nei primi anni di iscrizione al fondo hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, in base al seguente calcolo: bisogna sommare a 5.164,57 la differenza tra 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni. L’incremento non può superare i 2mila 582,29 euro. In colonna 1 si segnano i contributi già dedotti dal datore di lavoro, in colonna 2 quelli non dedotti, e quelli versati direttamente (senza il tramite del datore di lavoro);
  • contributi versati a fondi in squilibrio finanziario;
  • contributi per familiari a carico;
  • contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici: l’importo deducibile non può superare il 12% del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) fino a un massimo di 5mila 164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti.

Infine,  i contributi previdenziali e assistenziali per colf, badanti, baby-sitter.  Si segnano al rigo E23. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da  701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3. Limite di deducibilità: 1.549,37 euro.

=> Dichiarazione redditi 2017: detrazioni e deduzioni

Immobili

Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione: deduzione al 20% del prezzo d’acquisto su un limite massimo di spesa di 300mila euro, ripartita in otto quote annuali di pari importo. Si segna nel rigo E32. Riguarda l’acquisto dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, oppure di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di ristrutturazione edilizia, restauro, o risanamento conservativo, o infine la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio. L’immobile deve essere destinato all’affitto entro sei mesi dall’acquisto, per almeno otto anni.

Sono deducibili anche i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono compresi i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell’effetto di sostituzione dell’IRPEF da parte dell’IMU, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013). Infine, le indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione. Tutte queste deduzioni si segnano nel rigo E26, (altri redditi), con il codice 21.

Altre spese

Assegno periodico al coniuge: rigo E22. Sono comprese nella deduzione anche le spese per l’affitto e le spese condominiali, anche se il coniuge si è trafserito all’estero, sempre che il pagamento sia disposto dal giudice. Non si indicano gli assegni per il mantenimento dei figli. Nel caso in cui il provvedimento del giudice non distingua fra le due voci (parte dell’assegno destinata al coniuge e parte destinata ai figli), si indicano il 50% dell’ammontare dell’assegno. Non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato. La somma deducibile si segna in colonna 2, nella colonna 1 bisogna invece inserire il codice fiscale del coniuge.

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose: rigo E24. Il limite di deducibilità, per ciascuna donazione, è pari a 1.032,91 euro. Bisogna conservare la documentazione relativa all’erogazione, che può essere rappresentata da ricevute di versamento in conto corrente postale, quietanze liberatorie, ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, estratto conto della società che gestisce la carta. Nelle istruzioni per la compilazione del 730 è contenuto l’elenco delle istituzioni verso le quali sono previste le erogazioni liberali deducibili.

Spese mediche persone con disabilità: rigo E25. sono deducibili le spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. Spese deducibili: assistenza infermieristica e riabilitativa, personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, personale con la qualifica di educatore professionale, personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Queste prestazioni sono deducibili anche senza prescrizione medica, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012). Attenzione: in caso di ricovero della persone con disabilità in un istituto di assistenza, si deducono solo le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che devono risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto (quindi, non si deduce l’intera retta). Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale, in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico: coniuge, figli (anche adottivi), discendenti dei figli, genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, nonni e nonne. Importante: non vanno indicate le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dalle persone con disabilità, che danno diritto alla detrazione al 19%, e vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I del quadro E.

Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione: si segnano nel rigo E33.

Ecco infine quali sono gli altri oneri deducibili, da indicare nel rigo E26, con i relativi codici e gli eventuali limiti di deducibilità:

  • contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale: importo complessivo non superiore a 3mila 615,20 euro. codice 6;
  • contributi, donazioni e oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. misura massima: 2% del reddito. Codice 7;
  • erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, e alcune fondazioni e associazioni riconosciute: 10% del reddito, fino a un massimo di 70mila euro. Codice 8;
  • erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali: codice 9;
  • erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali: 20% reddito, fino a un massimo di 100mila euro. Codice 12
  • contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali: importo complessivo 3mila 615,20 euro (compresi gli eventuali contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale). Codice 13.
  • Altri oneri deducibili: codice 21.