Approvato in via definitiva il disegno di legge su lavoro autonomo e smart working che ora diventa legge e con essa diventa realtà la deduzione integrale (entro il tetto annuo di 10.000 euro), degli importi versati per frequentare corsi di formazione, o di aggiornamento professionale, sia obbligatori che facoltativi. Le nuove disposizioni si applicano “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017”, quindi per le spese sostenute nel 2017.
=> Lavoro autonomo e smart working, legge approvata
In particolare a definire la deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente è l’articolo 8 del Ddl n. 2233-B approvato al Senato, ampliandole e portandole dal 50% al 100%. Viene però introdotto il limite annuo di 5.000/10.000 euro, a seconda dei casi:
“All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti:«. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi.
Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà»”.
=> Guida alla deducibilità delle spese
Sono escluse dalla deducibilità al 100% le spese di viaggio e di soggiorno che rimangono deducibili al 75% per quelle inerenti vitto ed alloggio ed al 50% per il viaggio, a patto che non superino il 2% dell’ammontare dei compensi dichiarati nell’anno.
Tipologia di spesa | Deducibilità |
Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo (artista o professionista) per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente | 100% |
Iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi, compresi viaggio e soggiorno | 100% (fino a 10mila euro annui) |
Servizi di certificazione competenze, orientamento, ricerca e sostegno auto-imprenditorialità, erogati da organismi accreditati | 100% (fino a 5mila euro annui) |
Assicurazioni contro il mancato pagamento di prestazioni autonome (forme assicurative o di solidarietà) | 100% |
approvata in Senato.