Il maxiemendamento del Governo al Ddl Concorrenza (Ddl n. 2085/2017) approvato al Senato e ora al vaglio della Camera introduce alcune novità di rilievo per i liberi professionisti e più in generale gli Ordini professionali.
Credenziali e preventivi
Tra i nuovi obblighi dei professionisti iscritti ad Ordini e Collegi viene introdotto quello comunicare preventivamente al cliente in forma scritta, in formato cartaceo o digitale, l’importo del compenso dovuto per l’attività da svolgere, nonché i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni conseguite. L’obbligatorietà di credenziali e preventivo viene inserita all’interno dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L’obiettivo di tale modifica normativa è di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza.
=> Professionisti: il parere per email va retribuito
Società di capitali tra avvocati
Tra le altre novità volte a garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense, la possibilità per le società di avvocati, di includere soci di capitale purché:
- i soci professionisti (avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni) rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, pena lo scioglimento della società e la sua cancellazione dall’Albo al quale è iscritta da parte del Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritta, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
- i componenti dell’organo di gestione non siano estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
=> Società tra professionisti: guida completa
Notai
Vengono inoltre rivisti i criteri per la distribuzione territoriale dei notai:
“Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della Giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, dell’estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti».
Assicurazioni professionali
Per le condizioni generali delle polizze assicurative dei professionisti viene previsto l’inserimento di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti che si sono verificati nel periodo di operatività della copertura. Più in particolare, alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».
.