Con la circolare n. 15/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in merito allo scomputo delle perdite in caso di procedimenti di accertamento sia ordinario sia in adesione, relativi a contribuenti per i quali le perdite concorrono a formare il reddito. Il documento analizza in dettaglio le differenze tra lo scomputo automatico, operato dall’ufficio in caso di perdite di periodo, e quello richiesto dal contribuente con il modello Ipea in relazione alle perdite pregresse.
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Modello Ipea
Con il modello Ipea il contribuente può richiedere il computo in diminuzione delle perdite pregresse, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento ma anche in caso di accertamento con adesione. L’Ipea può essere presentato esclusivamente in via telematica.
Non esiste inoltre alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione, ad esempio tra quelle scomputabili in misura limitata e quelle scomputabili in misura piena, che quindi possono essere liberamente scelte dal contribuente per portarle in diminuzione dai maggiori imponibili.
Le perdite di periodo vengono invece scomputate in “automatico” dall’ufficio competente all’emanazione dell’avviso di accertamento o in sede di adesione, ai sensi del quarto comma dell’articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 7, comma 1 – ter, del d. lgs. n. 218 del 1997, con priorità rispetto alle perdite pregresse.
Nessuno scomputo può essere richiesto per le perdite realizzate nei periodi d’imposta successivi a quello oggetto della rettifica.
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Modello Ipec
Per i soggetti aderenti al consolidato resta ferma la possibilità di presentare il modello Ipec per chiedere in diminuzione dei maggiori imponibili accertati con l’atto unico sia le perdite di periodo sia le perdite pregresse del consolidato che, in costanza di regime, sono nella propria esclusiva disponibilità.
Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare dell’Agenzia delle Entrate.