Con la circolare n. 14/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti non IAS/IFRS, con riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2017 che ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa posseduti e già risultanti dal bilancio 2015.
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Soggetti ammessi ed esclusi
Si tratta della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni alla quale possono accedere i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio. Ammessi anche:
- le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
- le imprese individuali;
- le società di persone in contabilità semplificata;
- i soggetti in contabilità ordinaria;
- i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.
Tra gli esclusi:
- le persone fisiche esercenti lavoro autonomo, arti e professioni, anche in forma associata;
- le persone fisiche esercenti attività agricola che non produce reddito d’impresa in quanto rientrante nei limiti previsti dall’art. 32, TUIR;
- gli enti non commerciali per i beni relativi all’attività non commerciale;
- i soggetti IAS;
- i soggetti che determinano il reddito in modo forfettario.
Per i soggetti ammessi, il Fisco precisa che, nella redazione del bilancio, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
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Quali beni d’impresa
La rivalutazione dei beni d’impresa non si applica agli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività di impresa e alle partecipazioni in società controllate e collegate.
Possibile invece applicarla ai beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015.
Requisito imprescindibile è che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 che nel bilancio relativo all’esercizio successivo.
Affrancamento e riallineamento
Insieme alla rivalutazione è possibile effettuare l’affrancamento del saldo attivo e il riallineamento – Contemporaneamente alla rivalutazione è possibile effettuare l’affrancamento del saldo attivo, previo pagamento di un’imposta del 10% sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle addizionali.
Per adeguare i valori fiscali al maggior valore iscritto in bilancio sui beni a seguito della rivalutazione è necessario avvalersi della disciplina del riallineamento, anch’essa accessibile in fase di rivalutazione del bene e anche per i soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali, per effetto della Legge di Bilancio 2017.
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