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Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni

di Noemi Ricci

3 Maggio 2017 10:30

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I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito alle novità della Legge di Stabilità 2017 sulle rivalutazioni dei beni d'impresa e delle partecipazioni.

Con la circolare n. 14/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti non IAS/IFRS, con riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2017 che ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa posseduti e già risultanti dal bilancio 2015.

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Soggetti ammessi ed esclusi

Si tratta della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni alla quale possono accedere i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio. Ammessi anche:

  • le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
  • le imprese individuali;
  • le società di persone in contabilità semplificata;
  • i soggetti in contabilità ordinaria;
  • i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.

Tra gli esclusi:

  • le persone fisiche esercenti lavoro autonomo, arti e professioni, anche in forma associata;
  • le persone fisiche esercenti attività agricola che non produce reddito d’impresa in quanto rientrante nei limiti previsti dall’art. 32, TUIR;
  • gli enti non commerciali per i beni relativi all’attività non commerciale;
  • i soggetti IAS;
  • i soggetti che determinano il reddito in modo forfettario.

Per i soggetti ammessi, il Fisco precisa che, nella redazione del bilancio, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

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Quali beni d’impresa

La rivalutazione dei beni d’impresa non si applica agli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività di impresa e alle partecipazioni in società controllate e collegate.

Possibile invece applicarla ai beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015.

Requisito imprescindibile è che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 che nel bilancio relativo all’esercizio successivo.

Affrancamento e riallineamento

Insieme alla rivalutazione è possibile effettuare l’affrancamento del saldo attivo e il riallineamento – Contemporaneamente alla rivalutazione è possibile effettuare l’affrancamento del saldo attivo, previo pagamento di un’imposta del 10% sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle addizionali.

Per adeguare i valori fiscali al maggior valore iscritto in bilancio sui beni a seguito della rivalutazione è necessario avvalersi della disciplina del riallineamento, anch’essa accessibile in fase di rivalutazione del bene e anche per i soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali, per effetto della Legge di Bilancio 2017.

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