Dal 2015 nel nostro ordinamento è stato introdotto il concetto di PMI Innovativa, status che consente alle piccole e medie imprese così inquadrate di accedere a particolari agevolazioni. La normativa non sembra tuttavia chiara in merito alla necessità di rientrare nella definizione di PMI stabilita a livello europeo.
La legge italiana (art.4, comma 1 del dl 24 gennaio 2015, n.3 – Decreto Investment Compact) prevede infatti come requisiti per l’accesso allo status di PMI Innovativa l’essere società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che rispettino i limiti dimensionali delle piccole e medie imprese e i parametri riguardanti l’innovazione tecnologica.
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Requisiti che in parte appaiono in contrasto con la norma UE (raccomandazione 2003/361/CE) che definisce la PMI come imprese “autonome” nell’accezione specificata dall’art.3 della Raccomandazione, potendo qualificarsi tale l’impresa non identificabile come “associata” o “collegata”. Alle PMI viene inoltre richiesto:
- un numero di occupati inferiore a 250;
- un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Richiamando il citato art.3 del decreto, questo chiarisce che, nel caso in cui l’impresa sia associata ad una o più imprese:
- ai dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo patrimoniale dell’impresa vanno sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti, i dati dell’impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa stessa;
- ai dati dell’impresa si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese;
- «ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all’impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate»;
- «devono essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4».
La legge italiana prevede la possibilità per le PMI Innovative di sommare i propri dati a società ad esse “associate” o “collegate“. Tuttavia anche un semplice investimento di corporate venture capital in una PMI innovativa potrebbe determinare la perdita della qualifica di PMI dell’impresa target. Questo causerebbe una disincentivo all’afflusso di capitali, anche stranieri, verso le imprese innovative.
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Le Camere di Commercio, come da indicazioni fornite dal MiSE nella circolare del 14 febbraio 2017, n.3696/C, non hanno il compito di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla definizione europea di piccola e media impresa. E’ tuttavia evidente la necessità di capire se tali requisiti devono, o meno, essere rispettati /verificati visto che il rischio legato al non rispettare le norme europee e per le PMI innovative coinvolte di vedersi revocare le agevolazioni concesse.
Il rispetto della normativa europea appare inoltre fondamentale per il raggiungimento di uno degli obiettivi posti dall’Investment Compact che a migliorare l’internazionalizzazione delle imprese innovative rendendole anche più attrattive per gli investitori esteri.