Paletti meno rigidi sull’appalto integrato, che torna possibile in alcuni casi, innalzamento della soglia per l’aggiudicazione in base al prezzo più basso (da 1 a 2 milioni di euro), posti riservati alle PMI negli appalti sotto il milione di euro: sono alcune delle modifiche del Correttivo Codice Appalti, approvato in via definitiva dal Governo giovedì 13 aprile. Un testo in 131 articoli di modifica al Codice Appalti (in vigore dal 19 aprile 2016), elaborato al termine di un lungo lavoro di consultazione con tutti gli stakeholder (a partire da imprese, associazioni edilizia, professioni, Autorità anticorruzione), in base ai pareri espressi (come da procedura, per un dlgs attuativo di una delega) da commissioni Parlamentari, Consiglio di Stato e ConferenzaStato Regioni.
=> Il Codice Appalti sottoposto a correttivo, luci e ombre
Uno dei capitoli più controversi riguarda l’appalto integrato, che la legge delega (11/2016), prevede di limitare il più possibile, e che la versione 2016 del codice vietava. Il correttivo ripristina la possibilità di assegnare congiuntamente progettazione e realizzazione lavori in una serie di casi: innanzitutto, per tutte le opere con progetto preliminare o definitivo approvato entro il 19 aprile 2016 (quindi, precedentemente all’entrata in vigore del dlgs 50/2016, ovvero il nuovo codice degli appalti), per le opere considerate urgenti, anche nei casi (prima esclusi) di appalti ad alto contenuto tecnologico, beni culturali, manutenzioni.
Per quanto riguarda la possibilità di affidare gli appalti in base al criterio del prezzo più basso, l’asticella è stata alzata da 1 a 2 milioni di euro, potenziando quindi il ricorso a questo criterio (differenziato rispetto a quello del rapporto qualità prezzo). Attenzione: in questo caso (aggiudicazione in base al prezzo più basso), è previsto il divieto di apportare modifiche da parte di chi esegue i lavori (in pratica, va seguito il progetto esecutivo), e ci sono clausole antiturbativa per escludere proposte con ribassi superiori o inferiori alla media.
Rilevante per le PMI l’introduzione di specifiche quote, riservate appunto alle imprese di piccola o media dimensione legate al territorio, negli appalti inferiori a 1 milione di euro: il Governo va incontro a una specifica richieste degli enti locali, ma la misura deve passare il vaglio di Bruxelles. Sono anche previste garanzie meno rigide per la partecipazione alle gare delle micro imprese. Resta invece il divieto di subappalto oltre il 30% del valore complessivo del contratto (quindi, chi vince la gara deve realizzare in proprio l’opera, con possibilità di subappaltare solo all’interno del limite fissato per legge). Se l’opera è di valore superiore a 5,2 milioni di euro, bisogna obbligatoriamente inserire nell’offerta una rosa di tre subappaltatori per l’esecuzione delle opere.
Altre novità per le imprese:
- costo manodopera, va individuato per calcolare la base d’asta;
- rating d’impresa (da chiedere all’Anac) non più obbligatorio ma opzionale, ma premiato da specifico punteggio in sede di offerta.
Parecchie le novità per i professionisti, a partire dall’obbligo di rispettare il decreto parametri (decreto ministeriale 17 giugno 2016) per i compensi dei progettisti. Le stazione appaltanti saranno quindi obbligate ad applicare i parametri relativi ai compensi. I collaudatori vanno selezionati dalle pubbliche amministrazione fra i professionisti iscritti ad apposito albo.