Determinati benefici fiscali previsti per gli stipendi dei dipendenti non passano in automatico alla pensione, dipende dalla specifica normativa che definisce i casi di applicabilità delle detrazioni fiscali. In mancanza di un’espressa disposizione di legge la detrazione fiscale prevista per il lavoro non si estende alla successiva pensione. È quanto chiarito dalla CTP Napoli con la sentenza n. 2466/2017.
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Il caso analizzato riguardava un ex dipendente della Nato residente in Italia che non aveva dichiarato un emolumento aggiuntivo relativo al reddito di pensione erogatogli dall’Organizzazione nordatlantica ritenendo che l’esenzione da imposizione fiscale dei redditi “derivanti dagli stipendi ed emolumenti corrisposti dai quartieri generali interalleati” agli “impiegati di detti quartieri generali” prevista dall’articolo 8, lettera c), Dpr 2083/1962, si applicasse anche alla pensione in qualità di “retribuzione differita”. Di diverso avviso il Fisco che aveva inviato notifica di accertamento al contribuente.
I giudici della Ctp di Napoli, pur prendendo atto che esistono diverse secondo le quali la pensione va vista come una retribuzione differita e, come tale, beneficia della medesima esenzione da imposizione fiscale riconosciuta per gli stipendi ed emolumenti corrisposti ai dipendenti, ha ritenuto legittima la pretesa del Fisco sulla base del principio della Cassazione secondo cui il fatto che gli emolumenti pensionistici corrisposti dallo stesso (ex) Datore di Lavoro assumono carattere di retribuzione differita non è stato sancito ai fini fiscali, bensì nell’ambito di controversie di lavoro, al solo fine dell’applicazione di istituti e previsioni tipiche del rapporto di lavoro.
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L’equiparazione dei redditi da pensione con quelli da lavoro dipendente, chiariscono i giudici della Corte Tributaria Provinciale, persegue finalità di “omogeneizzare il relativo trattamento tributario” e non è stata pensata per estendere ai primi una disposizione speciale prevista solo per una categoria ben precisa di lavoro dipendente.
Per i giudici napoletani, qualora sia prevista una particolare agevolazione fiscale per un emolumento da lavoro dipendente, la sua applicazione al reddito da pensione necessita al riguardo, di volta in volta, una specifica analisi della normativa vigente, come peraltro previsto anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16098/2004. Ad esempio, nel caso analizzato, la detrazione fiscale rappresenta un norma speciale di stretta interpretazione applicabile solamente a coloro che rivestono la “qualità di impiegati” e relativamente agli “stipendi ed emolumenti” percepiti e non alla pensione. In mancanza di un’espressa disposizione di legge, l’esenzione per gli stipendi non può estendersi anche alla successiva pensione.