Chi ha aderito nel 2015 alla voluntary disclosure come delegato a operare su conto corrente estero intestato a un soggetto terzo non può utilizzare la voluntary 2017 come titolare di un rapporto bancario estero; il contribuente che nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria versa spontaneamente le sanzioni, applicherà gli aumenti nelle misure minime previste, pari ad un quarto e alla metà: sono due precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sulla voluntary bis nella circolare omnibus 8/2017 con le risposte ai quesiti della stampa specializzata.
=> Voluntary disclosure bis, esempi di calcolo
Per quanto riguarda la possibilità di aderire alla voluntary 2017 da parte del delegato a operare su un conto estero, il punto è rappresentato dal fatto che la norma (dl 193/2016) impedisce di aderire alla collaborazione volontaria a coloro che avevano già utilizzato la precedente edizione. L’Agenzia chiarisce che, a un delegato che non risulti titolare del rapporto finanziario oggetto di emersione, non possa essere attribuito alcun reddito connesso. Il contribuente in questione, però, ha l’obbligo di far emergere le eventuali ulteriori attività che detiene o ha detenuto all’estero. Nel caso specifico, il contribuente evidentemente non è stato collaborativo, avendo regolarizzato solo la posizione bancaria di cui era titolare in qualità di soggetto delegato alla firma. Quindi, non potrà utilizzare la riapertura dei termini per sanare quella che di fatto è un’incompletezza derivante dalla omissione a suo tempo delle ulteriori attività da far emergere.
La questione relativa all’applicazione del cosiddetto cumulo giuridico ai versamenti spontanei per la voluntary discolosure, il Fisco sottolinea che lo stesso decreto 193/2017 prevede che in questi casi si applichino le misure minime previste dalle disposizioni previste dai commi 1 e 5 dell’articolo 12 del dlgs 472/1997. Il comma 1 appena citato prevede, nel caso in cui un contribuente con una sola azione violi diverse disposizioni, l’applicazione della sanzione riferita alla violazione più grave, aumentata da un quarto fino al doppio. Il comma 5 prevede invece per violazioni commesse in diversi periodi di imposta l’applicazione di una sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Quindi, le misure minime sono pari rispettivamente a un quarto e alla metà.