La Riforma Pensioni 2017 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda la pensione anticipata di chi svolge lavori usuranti che possono andare in pensione con la quota 97 (minimo 35 anni di contributi e 61 anni e 7 mesi di età anagrafica), senza dover più aggiungere l’aspettativa di vita. Le mansioni usuranti devono essere svolte per almeno 7 anni (compreso l’anno di maturazione dei requisiti) negli ultimi 10 di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Non rilevano i periodi coperti da contribuzione figurativa.
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Termini istanza di accertamento
I lavoratori che hanno svolto mansioni usuranti e che maturano i requisiti agevolati nel corso del 2018 devono presentare l’istanza all’INPS entro il 1° maggio 2017 pena lo slittamento della decorrenza della prestazione pensionistica a seguito dell’eventuale accertamento del diritto al beneficio.
Dal 2017 infatti, per effetto delle novità contenute nella Legge di Stabilità 2017, sono cambiati i termini per inoltrare all’INPS l’istanza di accertamento (novità che andrà a regime dal 2018):
- entro il 1° marzo 2017, se i requisiti vengono conseguiti entro il 31 dicembre 2017;
- entro il 1° maggio 2017, qualora si perfezionino i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018;
- dal 2018, entro il 1° maggio di ogni anno precedente a quello in cui si perfezionano i requisiti.
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Alla richiesta devono essere allegati tutti i documenti necessari a comprovare di aver svolto mansioni usuranti almeno per il periodo minimo richiesto.
L’istanza va presentata alla sede INPS territorialmente competente, utilizzando la procedura telematica a disposizione dei cittadini o degli enti di patronato, o utilizzando il modulo AP45 reperibile sul sito INPS nella sezione moduli.
Una volta accertarti i requisiti che danno diritto al beneficio e accolta l’istanza da parte dell’INPS, i lavoratori dovranno presentare domanda di pensionamento.
=> Lavori usuranti: modulo di domanda pensione
Lavori usuranti e notturni
I beneficiari sono i lavoratori che hanno svolto:
- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti: con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
Nonché i lavoratori notturni compresi nelle seguenti categorie (lettera b, articolo 1, dlsg 67/2011):
- lavoratori a turni che prestano attività nel periodo notturno per almeno sei ore e per un numero minimo 78 notti lavorate all’anno;
- lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
- lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (sono contenuti nell’allegato 1 del dlgs 67/2011), impegnati in catena di montaggio;
- conducenti di autoveicoli di capienza non inferiore a nove posti adibiti a trasporto pubblico collettivo.