La detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia e il bonus energia spettano anche al convivente di fatto, in caso di vendita o donazione è possibile mantenere l’agevolazione in capo al venditore tramite semplice scrittura privata anche in un momento successivo al rogito: sono alcune delle precisazioni contenute nella circolare omnibus dell’Agenzia delle Entrate dedicata alla dichiarazione dei redditi 2017 in relazione ai bonus casa. Si tratta della detrazione al 50% per le spese di ristrutturazione edilizia e al 65% per la riqualificazione energetica degli edifici e dei bonus mobili.
=> Dichiarazione redditi 2017: detrazioni e deduzioni
Detrazione ristrutturazioni edilizie
La detrazione è regolamentata dall’articolo 16-bis del testo unico imposte sui redditi, è pari al 36%, ma dal 2013 si sono succedute proroghe (l’ultima, nella Legge di Bilancio 2017) che la portano al 50%. Quindi, per il 2017, l’agevolazione resta al 50%, su una spesa massima pari a 96mila euro. Agevolabili gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Nel caso di lavori sulle parti comuni degli edifici, spetta anche per la manutenzione ordinaria. La circolare contiene il dettaglio specifico di tutti gli interventi ammessi. Spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
=> Ristrutturazioni edilizie: guida ai bonus 2017
La detrazione sale al 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 per interventi antisismici su costruzioni nelle zone ad alta pericolosità adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (il tetto di spesa è sempre pari a 96mila euro).
E’ ripartita in dieci rate annuali di pari importo, spetta nel periodo in cui la spesa è stata sostenuta (criterio di cassa), anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto in un periodo di imposta precedente all’inizio lavori, o successivo a quello in cui i lavori sono stati completati. La circolare elenca con precisione tutti i contribuenti che hanno diritto ad applicare la detrazione, inserendo anche i conviventi more uxorio, in recepimento delle norme previste dalla legge 76/2016 (unioni civile e convivenze di fatto). Nel dettaglio, la detrazione spetta anche al convivente di fatto per le spese sostenute dal primo gennaio 2016. Per il convivente di fatto valgono le regole previste per i familiari conviventi: quindi, ad esempio, può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per ristrutturazioni su immobili diversi dall’abitazione principale della coppia, nei quali si esplica il rapporto di convivenza (come una seconda casa). Lo status di convivente di fatto può essere autocertificato. Ecco l’elenco di tutti i soggetti con diritto alla detrazione:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione);
- soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa;
- imprenditori individuali (per immobili diversi dai beni strumentali o dagli immobili merce, destinati alla vednita dall’impresa costruttrice);
- imprese in forma di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, imprese familiari;
- detentori dell’immobile (affitto, comodato);
- familiari conviventi;
- coniuge separato assegnatario di immobile intestato all’altro coniuge;
- conviventi di fatto;
- futuro acquirente.
Il trasferimento dell’immobile, in linea di massima, comporta il passaggio della detrazione all’acquirente. Rappresentano un’eccezione i casi di detenzione dell’immobile, come l’affitto o il comodato: l’inquilino continua ad aver diritto alla detrazione per le spese sostenute, anche se cessa la detenzione dell’immobile. In caso di vendita, la titolarità della detrazione è di colui che possedeva l’immobile al 31 dicembre dell’anno. Se c’è accordo fra le parti, la detrazione può restare in capo al venditore (e non trasferirsi, come succede di norma, all’acquirente per le eventuali rate rimanenti). Qui la circolare contiene una novità importante: se manca specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile (il rogito), è possibile effettuarlo tramite scrittura privata, autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato. La scrittura privata deve essere sottoscritta da tutte le parti contraenti, e deve contenere l’indicazione che l’accordo esisteva già alla data del rogito. Stesse regole in caso di donazione, permuta, trasferimento agli eredi per decesso del proprietario.
=> Detrazioni casa cedute con la vendita
Per il resto, vengono chiarite tutte le regole già note: il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale, che deve contenere un serie di elementi elencati nel dettaglio. Non bisogna necessariamente pagare con bonifico oneri di urbanizzazione, imposta di bollo, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori. In dichiarazione dei redditi vanno inseriti i dati identificativi dell’immobile o, se i lavori sono pagati dalll’inquilino, del contratto di affitto. Il contribuente deve conservare la documentazione su lavori e spese sostenute, ed eventuali titoli abilitativi. La detrazione non è cumulabile con il bonus energia.
Bonus mobili
La circolare fornisce un utile vademecum per l’applicazione del bonus mobili, ovvero l’agevolazione al 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati a immobili oggetto di ristrutturazione, fino a un importo massimo di spesa di 10mila euro. Gli arredi non devono necessariamente essere destinati ad ambienti oggetto di ristrutturazione (esempio: si può comprare il divano dopo aver ristrutturato solo la cucina). Anche qui, ci sono i dettagli su modalità di pagamento (bonifico parlante, carte di credito o di debito) e documentazione da conservare.
=> Guida bonus mobili 2017
C’è anche un altro bonus mobili, sempre al 50%, fino a un tetto di spesa di 16mila euro, destinato non agli immobili oggetto di ristrutturazione agevolata ma alle giovani coppie che abbiano acquistato la prima casa nel 2015 o 2016. Uno dei due componenti della coppia deve avere meno di 35 anni. Nel caso di coppie non sposate, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Il pagamento delle spese può essere fatto, oltre che con bonifico parlante, con carte di credito o debito.
=> Bonus mobili per giovani coppie 2016: guida
Bonus energia
Il bonus energia è al 65%, su un tetto di spesa che varia a seconda dei diversi interventi di riqualificazione energetica (tutti elencati nella circolare). Possono utilizzarlo persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati non commerciali, società semplici, associazioni fra professionisti, titolari di reddito di impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). Anche in questo caso, sono stati inseriti i conviventi more uxorio. Solo per i lavori eseguiti dal 2016 su parti condominiali dell’edificio, i contribuenti che rientrano nella no tax area, oppure assorbono l’imposta con altre detrazioni, possono cedere al fornitore che ha eseguito i lavori un credito d’imposta pari alla detrazione.
=> Bonus energia: cessione del credito online
Ecco gli interventi agevolabili e i relativi tetti di spesa ai quali si applica la detrazione del 65%:
- riqualificazione energetica edifici esistenti: tetto di spesa 100mila euro;
- interventi sull’involucro di edifici esistenti: 60mila euro;
- pannelli solari: 60mila euro;
- impianti di climatizzazione invernale: 30mila euro;
- schermature solari: 60mila euro;
- impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili: 30mila euro;
- dispositivi multimediali: intero importo della spesa.