Con la circolare n. 3/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e sulle tipologie di documenti consultabili.
In primo luogo viene chiarito il concetto di “consultazioni personali”: le consultazioni ipotecarie e catastali sono esenti dai tributi e dalle tasse ipotecarie normalmente dovuti se a richiederle è il titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento sul bene cui è riferita l’ispezione.
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La titolarità attuale del bene viene viene individuata in presenza di trascrizioni “a favore” del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa (compravendite, permute, donazioni, acquisti mortis causa, etc.), non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell’immobile.
Sotto tali condizioni, come previsto dal Dl 16/2012, questo tipo di visure per i proprietari, anche per quota, sono gratuite sia che vengano richieste per via telematica mediante i servizi Fisconline/Entratel, che nel caso in cui il contribuente si rechi presso gli Uffici Provinciali-Territorio.
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Ad essere consultabili sono tutte le informazioni relative ad ipoteche iscritte “a carico” del richiedente, alle formalità di trascrizione e di iscrizione riguardanti beni di cui risulta attuale titolare o di cui risulti titolare il coniuge, o l’altra parte dell’unione civile, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni.
Non sono gratuite invece le consultazioni relative a iscrizione d’ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali “a favore” del richiedente, trattandosi di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti.
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