Con la nota di protocollo n.33/1328/2017 il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti e le modalità operative relativamente ai nuovi adempimenti a carico dei call center, specificando l’ambito applicativo della nuova disposizione normativa e le tipologie di informazioni relative ai lavoratori coinvolti.
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Il Ministero ha inoltre ufficializzato la data di rilascio del modello telematico con cui la comunicazione obbligatoria per i call center che delocalizzano al di fuori del territorio nazionale e dell’UE (articolo 24-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dall’articolo 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – c.d. legge di Bilancio 2017) sarà accessibile sui siti del Ministero del Lavoro dell’Ispettorato, agli utenti registrati al portale Cliclavoro: il 28 marzo.
Fino a tale data, spiegava il Ministero, potrà ancora essere utilizzato l’allegato alla nota operativa da inviare alla casella di posta deloc_callcenter@lavoro.gov.it (stesso indirizzo da utilizzare per porre eventuali quesiti sulla procedura di comunicazione).
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La comunicazione deve essere inviata, per via telematica, al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro da parte delle aziende che hanno al proprio interno un servizio di call center e che vogliano localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l’attività fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell’Unione Europea, almeno 30 giorni prima del trasferimento indicando i lavoratori coinvolti in termini di:
- numero complessivo dei lavoratori che, in conseguenza della diversa localizzazione delle attività di call center, abbiano subìto una qualsiasi modifica della propria posizione lavorativa;
- unità produttive in cui i medesimi lavoratori sono occupati;
- eventuali modifiche delle posizioni lavorative conseguenti alla diversa localizzazione.
Nel modello di comunicazione vanno inoltre indicati:
-
operatore economico che delocalizza:
- codice fiscale
- ragione sociale;
- data di inizio della delocalizzazione;
- Stato Extra-UE dove avverrà la delocalizzazione;
- eventuale operatore terzo:
- codice identificativo;
- ragione sociale;
-
lavoratori coinvolti:
- unità produttiva;
- Comune;
- modifica delle posizione lavoratori;
- numero lavoratori;
- codice fiscale del compilatore;
- data di invio.
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L’obbligo normativo riguarda tutte le aziende che effettuano attività di call center, utilizzando numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico, indipendentemente dal fatto che effettuino questa attività in maniera prevalente rispetto ad altre attività core, ad esclusione solo delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti non profit.
In caso di dubbi, per questa prima fase di avvio della normativa, il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione un servizio di assistenza tramite email, all’indirizzo deloc_callcenter@lavoro.gov.it.
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