Quando si parla di requisiti di accesso alla pensione e di versamenti previdenziali si sente spesso anche parlare di minimale contributivo: si tratta del compenso minimo, preso come base per il calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali, che il datore di lavoro deve rispettare e versare all’ente previdenziale per permettere l’accredito della contribuzione dei lavoratori dipendenti.
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Minimale contributivo: normativa
Il minimale contributivo viene normalmente individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, mentre gli altri accordi o il contratto individuale possono definire solo minimali contributivi maggiori di quelli indicati nel CCNL di riferimento.
Il riferimento normativo è l’ articolo 1, comma 1 del DL 9.10.1989, n. 338, convertito nella Legge 7 dicembre 1989, n. 389:
“La retribuzione da utilizzare, da parte del datore di lavoro, come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
La legge stabilisce inoltre un minimo dei minimi: un minimale giornaliero sotto al quale il minimale contrattuale non può scendere. Il minimale giornaliero è stabilito dall’INPS nel mese di gennaio di ciascun anno ed è pari al 9,50% dell’importo del trattamento minimo di pensione in vigore al primo gennaio (art. 7, Legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni).
Minimale contributivo 2017
Con la circolare n. 19/2017 l’INPS ha stabilito per il 2017 il trattamento minimo di 501,86 euro al mese, dunque il reddito minimo da assoggettare a contribuzione è pari a 47,68 euro al giorno. In caso di lavoro part-time il minimo orario da assoggettare a contribuzione si calcola sulla base dell’orario di lavoro settimanale con la seguente formula:
Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei dipendenti x giorni di lavoro settimanali /numero di ore settimanali.Ad esempio: 47,68 euro x 6 giorni lavorativi /40 ore settimanali = 7,15 euro.
=> Contributi INPS: calcolo dei minimali
Eccezioni
Rappresenta un’eccezione al rispetto del minimale di retribuzione i trattamenti previdenziali l’erogazione di prestazioni per cassa integrazione, malattia, maternità, infortunio e così via, per i quali non si è tenuti al rispetto del minimale. In più il minimale contributivo non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato per espressa previsione normativa (articolo 7, co. 5 del decreto legge 463/1983).
Per approfondimenti consultare la pagina INPS dedicata.