I nuovi affitti a canone concordato

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Marzo 2017
Aggiornato 21 Marzo 2017 10:08

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Decreto contratti di affitto a canone concordato, estesi a tutti i Comuni: fasce di oscillazione, massimali, agevolazioni, fac-simile per le tipologie di locazione.

Contratti di affitto a canone concordato estesi ai comuni non ad alta densità abitativa, fissazione dei valori massimi del canone: sono alcune delle novità previste dal decreto dei ministeri dei Trasporti e dell’Economia sui criteri generali per la realizzazione degli accordi dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato.

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Gli accordi territoriali su questi contratti d’affitto stabiliscono fasce di oscillazione del canone, il decreto fissa poi i limiti per i contratti di natura transitoria (fino a 18 mesi). Su questo fronte, le novità sono rappresentate dai canoni, che sono gli stessi per i contratti 3+2, a cui si può applicare un’oscillazione massima del 20%. I contratti di natura transitoria sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori (esempio: mobilità lavorativa, studio, apprendistato e formazione professionale).

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Ai contratti a canone concordato si applicano una serie di agevolazioni fiscali: reddito imponibile dei fabbricati locali a canone concordato ridotto del 30%, cedolare secca ridotta al 15%, oppure al 10% dal 2014 al 2017. La cedolare secca sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, sulla risoluzione e sulle proroghe. Altre agevolazioni fiscali applicate ai contratti a canone concordato: base imponibile imposta di registro al 70%, detrazioni per abitazione principale, detrazione al 19%, IMU e TASI con aliquota al 75%.

Le detrazioni per l’abitazione principale sono pari a 495,80 euro se il reddito complessivo non supera i 15mila 493,71 euro, oppure a 247,90 euro se il reddito complessivo si colloca fra 15mila 493,71 e 30mila 987,41 euro. Nel caso in cui l’abitazione sia di un lavoratore che ha trasferito la propria residenza nei tre anni antecedenti, oppure locata a un giovane fra i 20 e i 30 anni, spetta una detrazione per tre anni pari a 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15mila 493,71 euro, e a 495,80 euro se il reddito complessivo è fra 15mila 493,71 e 30mila987,41. Le due detrazioni non sono cumulabili, il contribuente può scegliere di applicare quella che ritiene più favorevole.

La detrazione al 19% si applica solo ai contratti di locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, da studenti iscritti a università in un Comune diverso da quello di residenza e distante almeno 100 chilometri, per un importo fino a 2mila633 euro.

Per quanto riguarda la validità degli accordi, la novità è che anche nei Comuni non considerati ad alta densità abitativa si possono stipulare i contratti a canone concordato, se non ci sono accordi territoriali specifici il riferimento è la legge 431/1998 (articolo 4, comma 3).

Il decreto contiene anche il facsimile per il contratto di locazione a canone concordato, per quello ad uso transitorio, per il contratto studenti universitari. Le tabelle degli oneri di manutenzione che spettano a locatore e conduttore, le procedure di conciliazione.