Per effetto delle nuove disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi da 239 a 248, della L. 24.12.2012, n. 228), gli avvocati iscritti alla Cassa Forense che possiedono contributi previdenziali versati in casse diverse, compresa la Gestione Separata, dal 2017 possono per conseguire la pensione di vecchiaia, di anzianità, d’inabilità e ai superstiti sommando gratuitamente periodi di lavoro dipendente e contributi versati alla cassa professionale, a meno che non siano coincidenti dal punto di vista temporale.
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Ai fini del conseguimento al diritto alla pensione, la contribuzione presente in gestioni viene sommata, mentre per quanto riguarda l’ammontare della pensione, ogni cassa liquiderà la quota di propria competenza.
In sostanza viene aperta anche ai liberi professionisti, compresi gli avvocati, e a chi è in possesso di 20 anni di contributi in un unico fondo la stessa possibilità di cumulo finora offerta solo per raggiungere la pensione di vecchiaia, d’inabilità e indiretta, senza necessità di ricorrere alla totalizzazione – gratuita ma con ricalcolo contributivo dell’assegno – o alla ricongiunzione onerosa dei contributi in un’unica cassa. Il cumulo della pensione è invece gratuito e non richiede il ricalcolo contributivo dell’assegno.
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Per il calcolo ogni Gestione seguirà le proprie regole, considerando però la contribuzione presente complessivamente in tutte le casse. Con riferimento specifico alla Cassa Forense il calcolo dell’assegno prevede una quota modulare che viene calcolata col sistema contributivo e che si aggiunge alla quota base della pensione calcolata secondo principi di tipo retributivo.
La Cassa Forense è tuttavia ancora in attesa di necessari ed auspicati chiarimenti legislativi e/o ministeriali in ordine al coordinamento della nuova normativa con la specifica disciplina delle singole Casse, soprattutto al fine di evitare possibili casi di disparità di trattamento.
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