Rottamazione cartelle 2017: istruzioni Entrate

di Barbara Weisz

Pubblicato 9 Marzo 2017
Aggiornato 13 Novembre 2017 14:57

logo PMI+ logo PMI+
Guida rottamazione cartelle 2017: circolare Agenzia Entrate con procedura, scadenze e requisiti.

Procedimento e somme oggetto di definizione agevolata: l’Agenzia delle Entrate fornisce i dettagli sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, alla quale si può aderire inviando domanda entro marzo. Le istruzioni sono contenute nella circolare 2/2017, che rende operativo quanto previsto dall‘articolo 6 del decreto legge 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio.

  • Non si pagano: sanzioni e interessi di mora.
  • Si pagano: tassa, interessi, aggio di riscossione

Rottamazione

Oltre ai tributi (imposte dirette, IVA, IRAP), sono compresi anche una serie di carichi pendenti rappresentati solo da sanzioni come ad esempio le multe stradali o quelle per violazioni tributarie o contributive. In questo caso, oltre alla multa originaria si pagano l’aggio e il rimborso delle spese per procedure esecutive. Sono oggetto di definizione agevolata i carichi affidati all’agente della riscossione fra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016, come notificato ai contribuenti interessati tramite avvisi a mezzo posta, indicando anche per i quali non è ancora stata emessa cartella esattoriale (per dare la possibilità di inserirli nella domanda di definizione agevolata).

=> Rottamazione cartelle: orario sportelli

Domanda

  • Entro il 31 marzo si fa domanda utilizzando i modelli messi a disposizione dagli agenti della riscossione (video guida Equitalia): esiste l’ipotesi di una proroga al 21 aprile, chiesta da un emendamento al decreto terremoto.
  • Entro il 31 maggio vengono comunicati importo dovuto e scadenza versamento/i.
  • Entro il 30 giugno gli agenti della riscossione segnalano agli enti creditori i debitori che hanno scelto la definizione agevolata.

=> Rottamazione cartelle, rinuncia entro marzo

Pagamento

Le rate sono al massimo cinque e almeno il 70% della somma dovuta si paga con le prime tre rate, che scadono in luglio, settembre e novembre, mentre il restante 30% si paga con le ultime due, in aprile e settembre 2018. Chi non ha esercitato l’opzione per il pagamento frazionato in fase di domanda (interessi del 4,5% annuo da agosto 2017), verserà il dovuto (calcolato dall’agente della riscossione e notificato entro maggio) in un unica soluzione entro la scadenza (indicata  insieme all’importo dovuto).

Beneficiari

Sono ammessi alla rottamazione anche debitori già ammessi a precedenti piani di rateazione, che però devono essere in regola con le rate fino al dicembre 2016 (con riferimento ai piani già in essere al 31 dicembre scorso). L’ammissione alla definizione agevolata comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, e di tutti gli obblighi connessi a eventuali precedenti piani di rateazione, mettendo al riparo da azioni esecutive.

=> Rottamazione cartelle Equitalia, requisiti e limiti

Il debitore perde il diritto alla definizione agevolata in caso di mancato, insufficiente, o tardivo pagamento dell’unica rata o di una di quelle in cui è stata dilazionato il pagamento. In questo caso, la rottamazione smette di produrre effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme dovute. Quanto eventualmente già versato rappresenta acconto dell’importo complessivamente dovuto. L’agente della riscossione riprende l’attività di recupero e  non possono più essere concesse rateazioni del debito.

Esclusioni

Sono esclusi dalla possibilità di definizione agevolata:

  • IVA all’importazione,
  • recupero aiuti di Stato,
  • recupero crediti tributari in paesi UE, OCSE o con convenzioni bilaterali,
  • crediti da pronunce della Corte dei Conti,
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.