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Ricostituzione pensione, domanda e termini

di Noemi Ricci

8 Marzo 2017 12:51

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Guida alla ricostituzione della pensione: quando si matura il diritto, quando cade in prescrizione, come si richiede il ricalcolo del rateo.

La ricostituzione della pensione può essere richiesta dal pensionato o attuata d’ufficio per il ricalcolo dell’importo del rateo, qualora intervengano elementi che comportino una modifica all’ammontare dell’assegno di pensione (ad esempio aspetti di tipo contributivo, reddituali, o sanitari). I lavoratori possono dunque presentare domanda di variazione del rateo se intervengono variazioni di cui sono fautori, oppure la ricostituzione della pensione può essere effettuata d’ufficio dall’ente pensionistico qualora le variazioni siano automatiche.

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Motivi

L’istituto è tornato in auge in questo periodo di Riforma Pensioni. Il ricalcolo e la ricostituzione della pensione sono spesso legati al mancato computo di contributi silenti (o comunque non presi in considerazione in fase di calcolo iniziale della pensione), periodi precedentemente non ricongiunti, nuovi accrediti figurativi o contributi volontari prima non considerati. Altri motivi tipici sono le variazioni reddituali ed il subentro di pensioni ai superstiti. O, ancora, le variazioni nelle percentuali di invalidità.

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Domanda

Per quanto concerne la domanda di ricostituzione, per il riconoscimento del diritto, non sono previsti termini di decadenza. Per la domanda di ricostituzione della pensione si utilizza il modello AP57 disponibile sul sito web dell’INPS nella sezione Modulistica.

=> Scarica il Modello di Domanda – Ricostituzione della Pensione

Tempistiche

Gli effetti della ricostituzione della pensione vengono normalmente ricondotti al momento di decorrenza del trattamento previdenziale originario, in pratica dando luogo alla corresponsione di eventuali arretrati. Diversamente dalla domanda di ricostituzione della pensione, però, le somme liquidate a titolo di arretrati dopo il ricalcolo sono sottoposte ai termini ordinari di prescrizione.

Sul tema è intervenuto in maniera restrittiva l’articolo 38 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011, riducendo a cinque anni i termini di prescrizione dei ratei dei trattamenti pensionistici e delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni, in particolare per i ratei maturati dal 6 luglio 2011.

Tali disposizioni restrittive non si applicano in caso di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell’INPS si prescrive nel termine ordinario di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione.

Per quanto riguarda le prestazioni di invalidità civile i ratei già liquidati e non riscossi sono soggetti alla prescrizione quinquennale, mentre i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria.

Se si fa domanda di ricostituzione e l’ente previdenziale non provvede, l’azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto deve tassativamente essere esercitata entro tre anni dalla scadenza dei termini previsti per il procedimento amministrativo. Diversamente, si avrà diritto solo ai ratei del triennio antecedente al ricorso.

Per maggiori informazioni: Messaggio INPS n. 220/2013.