I contribuenti che nel 2016 hanno pagato due volte il Canone RAI perché non hanno presentato la dichiarazione di esenzione segnalando di avere l’abbonamento addebitato su altra utenza, possono chiedere il rimborso: per presentare domanda si utilizza l’apposito modulo di richiesta. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a specifico quesito dell’Unione Nazionale Consumatori.
=> Canone RAI: nuovo modello e scadenze
Domanda rimborso
Per la compilazione del modulo, nel quadro dedicato alla richiesta di rimborso del Canone RAI 2016:
- nella casella “motivo della richiesta” si inserisce il codice 4
- nello spazio “data inizio” si indica il primo gennaio 2016
- non si compila il campo “data fine”.
In questo modo, la richiesta di rimborso equivale alla dichiarazione sostitutiva quadro B dell’anno 2016 e consente di ottenere la restituzione del secondo canone.
Non c’è bisogno, quindi, di ripresentare la dichiarazione di esenzione nel 2017.
Esenzione per addebito altra utenza
C’è invece una precisazione che riguarda coloro che chiedono l’esenzione per addebito su un’altra bolletta a partire da quest’anno. Come è noto, bisogna compilare il quadro B del modello di esenzione (il quadro A è riservato a coloro che non pagano l’abbonamento perché non hanno il televisore).
Nel campo “data inizio” bisogna stare attenti a segnare il primo gennaio. Nel caso in cui la data sia successiva, si paga il canone per il primo semestre. E’ una novità rispetto allo scorso anno, quando la dichiarazione di pagamento del canone su altra utenza (richiesta attraverso il quadro B) era automaticamente valida per l’intero anno. Le regole sono le seguenti:
- data primo gennaio: esenzione intero 2017 (per date precedenti si indica convenzionalmente indicare il primo gennaio);
- data tra 2 gennaio – 1 luglio: esenzione secondo semestre;
- data successiva al 1 luglio: canone non dovuto dal 2018.
Da questo 2017, in pratica, questa dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell’anno ma è valida (cioè prevede il diritto all’esenzione) a partire dalla data di decorrenza dei presupposti attestati, che va indicata nel campo data inizio.
Esenzione per non detenzione TV
Dal 2017 in poi i termini di efficacia di non detenzione (e quindi di esenzione) dipendono dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva:
- 1 luglio – 31 gennaio anno di riferimento: intero anno di riferimento;
- 1 febbraio – 30 giugno: secondo semestre anno di riferimento;
- 1 luglio – 31 gennaio anno successivo: intero anno successivo.