Categorie protette: le tutele all’estero

di Noemi Ricci

3 Marzo 2017 10:00

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Collocamento e assunzioni obbligatori delle categorie protette e quote di riserva da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione.

La Legge 12 marzo 1999, n. 68 disciplina il diritto al lavoro delle categorie protette con obiettivo di “promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.

Con il termine “categorie protette” si intendono i soggetti invalidi civili, invalidi del lavoro, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio. Vengono inoltre tutelati gli orfani ed i coniugi superstiti dei soggetti caduti per guerra, servizio o lavoro e dei profughi italiani rimpatriati (art. 18), nonché i soggetti individuati dalla Legge 23 novembre 1998, n. 407 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e categorie equiparate).

=> Categorie protette: linee guida INPS

La legge prevede inoltre specifico requisito per ciascuna categoria di soggetto rientrante nella dicitura “categoria protetta”. Le condizioni di disabilità che danno diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei lavoratori rientranti nelle categorie protette devono essere accertate e certificate da apposite Commissioni mediche già operanti nell’ambito della legge-quadro sui diritti dei portatori di handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104), secondo i criteri indicati dal DPCM 13 gennaio 2000.

La legge prevede delle quote minime che i datori di lavoro pubblici e privati devono rispettare in termini di assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alla categoria protetta disabili. Quote di riserva per le assunzioni obbligatorie che anche il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione devi rispettare in quanto datore di lavoro pubblico con più di 50 dipendenti.

=> Quota di riserva categorie protette: come funziona 

Questo significa che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione deve avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nelle seguente misura:

  • 7% di lavoratori disabili;
  • 1% di vedove ed orfani di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, vedove ed orfani di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, profughi italiani rimpatriati, vittime del dovere, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e categorie equiparate.

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