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Premio alla nascita, istruzioni INPS

di Barbara Weisz

Pubblicato 28 Febbraio 2017
Aggiornato 12 Giugno 2018 09:48

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Prime indicazioni INPS per il premio alla nascita di 800 euro previsto dalla Legge di Stabilità: requisiti madri aventi diritto, presentazione domanda, documentazione.

Domanda in via telematica all’INPS e solo dopo il settimo mese di gravidanza: sono le prime istruzioni sul premio alla nascita introdotto dalla Legge di Stabilità 2017 comunicate dall’istituto di previdenza. Si tratta di una somma una tantum di 800 euro che spetta alle madri che partoriscono dopo il primo gennaio 2017. Il riferimento normativo è l’articolo 1, comma 353, della legge 232/2016, su cui ora interviene la circolare INPS 39/2017.

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Il premio alla nascita è corrisposto in un’unica soluzione e non concorre alla formazione del reddito. I requisiti previsti: residenza in Italia, cittadinanza italiana o comunitaria oppure permesso di soggiorno o status di rifugiata politica. Il beneficio si matura in seguito a uno dei seguenti eventi:

  • compimento del settimo mese di gravidanza;
  • parto anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’articolo 34 della legge 184/1983.

Attenzione: il premio alla nascita è riconosciuto una sola volta per ogni evento, quindi ad esempio in caso di parto gemellare o di adozione contestuale di più bambini, resta pari a 800 euro.

La madre può presentare domanda a partire dal settimo mese di gravidanza, corredata da certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto. Se l’istanza viene presentata dopo il parto, basta autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino. In caso di adozione/o affidamento preadottivo bisogna allegare alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della legge 184/1983), oppure riportare nella domanda gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’INPS il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.

Nel caso in cui la madre non sia cittadina comunitaria, deve allegare il permesso di soggiorno oppure gli elementi  gli elementi che ne consentono la verifica (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato): l’INPS effettua poi i relativi controllo mediante accesso alle banche del ministero degli Interni e di altre Amministrazioni e, nel caso in cui si renda necessario per esigenze istruttorie, può chiedere di esibire il permesso di soggiorno.

INPS