Giro di vite in materia di controlli fiscali ai lavoratori in malattia: le visite mediche potranno anche ripetersi più volte nella stessa giornata purchè all’interno delle fasce di reperibilità e più volte nell’arco di un’assenza dal lavoro per motivi si salute. Sono alcune delle novità che hanno accompagnato la nascita del Polo Unico INPS per le visite mediche fiscali, da settembre al via, con l’obiettivo finale di armonizzare le regole per il pubblico impiego e per i dipendenti del privato.
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Ricordiamo che le fasce orarie previste per le visite fiscali in caso di assenza dal lavoro per malattia devono essere rispettate sia nel pubblico che nel privato anche nei giorni festivi. Salvo alcune eccezioni previste dal legislatore, il datore di lavoro ha infatti diritto a richiedere la visita fiscale anche durante il weekend o i giorni festivi che ricadono nel periodo di malattia del lavoratore, sempre secondo le fasce orarie previste dalla normativa di riferimento.
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Le regole vigenti prevedono che, in caso di malattia, il dipendente – sia pubblico che privato – si faccia rilasciare un certificato medico e si renda reperibile presso l’indirizzo indicato per la visita fiscale. Riportiamo le fasce orarie, solo per il momento diversificate, per il settore pubblico e per il settore privato ovvero:
- dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 per i dipendenti pubblici,
- dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 per quelli del privato.
La disparità sarà presto limitata portando la reperibilità a 8 ore per tutti i lavoratori, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro sia pubblico o privato.
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In caso di assenza nelle fasce di reperibilità, anche se nei giorni festivi, il medico è chiamato a verbalizzare la situazione e ad avviare le procedure di invito a presentarsi alla visita di controllo; se il lavoratore non si presenta neanche alla visita medica di controllo, è prevista l’applicazione delle sanzioni disciplinari e la non indennizzabilità delle giornate di malattia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.