Ultime ore per presentare la dichiarazione IVA per il 2016, la scadenza è martedì 28 febbraio 2017: si tratta di una fondamentale novità fiscale, che vede la separazione rispetto alla dichiarazione dei redditi. Il termine vale solo per questo primo anno di applicazione: dal 2018 la dichiarazione si trasmetterà dal primo febbraio al 30 aprile. La platea degli interessati non cambia: l’adempimento riguarda tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, artistiche, professionali.
=> Dichiarazione IVA 2017: guida e novità
Ci sono situazioni in cui la dichiarazione IVA va presentata con modalità ad hoc: fallimento, cessazione, riapertura dell’attività.
- Fallimento: si presenta un’unica dichiarazione, compilando due moduli per le procedure concorsuali. Nel primo, curatori fallimentari e commissari liquidatori indicano le operazioni registrate prima della dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta (barrando la casella del rigo “VA3”), nel secondo quelle registrate successivamente. Se però la procedura concorsuale è iniziata fra il primo gennaio 2017 e il 28 febbraio 2017, nel caso in cui il contribuente stesso non abbia provveduto all’adempimento, curatore fallimentare e commissario liquidatore presentano la dichiarazione nei tempi ordinari ovvero entro quattro mesi dalla loro nomina, se successiva alla scadenza per la presentazione della dichiarazione.
- Cessazione: se il contribuente, nel corso del 2016, ha prima cessato l’attività e poi ha ripreso la stessa o altra attività, quindi ha chiuso una partita Iva e ne ha aperta una nuova, deve presentare, per il 2016, un’unica dichiarazione composta dal frontespizio, con indicate partita Iva e informazioni anagrafiche relative all’ultima attività esercitata, e due moduli, una per ciascuna attività. Solo nel primo, vanno compilati i quadri VT e VX, che riepilogano la situazione riferita all’intero anno.
- Non residenti: se il contribuente opera in Italia tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta, il riquadro contribuente è riservato ai dati riguardanti il soggetto estero. Nel riquadro “dichiarante” vanno inserite le informazioni che identificano il rappresentante legale (soggetto tenuto all’obbligo dichiarativo) e il codice carica “6” nel primo caso, e i dati del rappresentante della ditta e il codice carica “1”, soltanto per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, nel secondo caso. Se invece il contribuente ha una stabile organizzazione in Italia, assolve gli adempimenti utilizzando il numero di partita Iva assegnata dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione annuale è affare della stabile organizzazione e non della casa madre situata all’estero, e le regole sono le stesse di quelle previste per i soggetti passivi residenti.
I moduli sono due, IVA e IVA base, che è semplificato e può essere utilizzato da persone fisiche e imprese che hanno determinato imposta e detrazioni con modalità ordinarie (quindi non in base a regimi Iva speciali come quelli previsti per gli agricoltori o le agenzie di viaggio), hanno svolto in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse (articolo 34-bis del Dpr 633/1972), non hanno effettuato operazioni con l’estero, non hanno compiuto acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta usufruendo del plafond, oppure non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
La dichiarazione IVA si presenta esclusivamente online, direttamente o tramite intermediari. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i software di compilazione e controllo e le specifiche tecniche. La presentazione si intende effettuata nel momento di cui l’Agenzia attesta l’avvenuta presentazione attraverso la specifica ricevuta. La presentazione in ritardo, ma entro i successivi 90 giorni (quindi entro il 29 maggio) prevede il pagamento della sanzione di 250 euro, riducibili a 25 euro mediante ravvedimento operoso. Superati i tempi supplementari, per il fisco la dichiarazione è omessa, anche se l’imposta risultante dal modello “ritardatario” fa titolo ai fini della riscossione. È possibile, prima della scadenza ordinaria di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già inoltrata, compilando un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Per quanto riguarda infine il pagamento dell’imposta, versamento entro il 16 marzo 2017 (in unica soluzione o in rate mensili, al massimo fino a novembre) oppure, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, rispettando i termini previsti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, 31 luglio).
Casi di esonero
- Contribuenti che nel 2016 hanno registrato soltanto operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) o si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis, Dpr 633/1972) compiendo esclusivamente operazioni per le quali è prevista l’esenzione. L’esonero non è applicabile in caso di registrazione di operazioni intracomunitarie, di rettifiche e di acquisti per i quali è previsto il pagamento dell’Iva da parte del cessionario (per esempio, acquisti di oro, argento puro e rottami);
- contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi o al regime forfetario per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”);
- produttori agricoli dispensati dagli adempimenti Iva;
- organizzatori di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno scelto di applicare l’Iva ordinaria;
- imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini del tributo;
- i contribuenti Iva, residenti in altri stati Ue, se hanno eseguito nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo al pagamento dell’imposta;
- chi ha optato per l’applicazione delle disposizioni riguardanti l’attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i ricavi provenienti dall’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- contribuenti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva in Italia per gli obblighi riguardanti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
Fonti: modello; istruzioni, software di compilazione e di controllo