L’iscrizione di Startup e PMI innovative al Registro Imprese avviene automaticamente in seguito alla presentazione della domanda in formato elettronico, ma solo se l’impresa ha tutti i requisiti previsti dalla legge per godere dello status (e relative agevolazioni) di “Startup Innovativa” o “PMI innovativa”: i controlli spettano all’ufficio del Registro Imprese (con qualche eccezione). I chiarimenti sono forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare n. 3696 del 14 febbraio, in risposta a una serie di dubbi degli operatori.
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Startup innovative
Le verifiche obbligatorie riguardano due diverse parti della legge che istituisce le Startup innovative (articolo 25 del DL 179/2012): il comma 2 che fissa i requisiti e il comma 12 che indica gli elementi da inserire nella comunicazione. I controlli rispetto al primo punto precedono necessariamente quelli del secondo.
Requisiti di base
Spettano al Registro imprese le verifiche sui seguenti requisiti: società di capitali, anche cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; costituzione da non oltre 60 mesi, produzione annua non superiore a 5 milioni di euro; non distribuzione di utili.
Altri requisiti
- Residenza in Italia, in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia: rilevabile dai dati del Registro Imprese (per l’Italia) o presso il BRIS (Business Registers Interconnection System).
- Oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico: la valutazione sul possesso di questo requisito tiene conto di quanto auto-certificato dall’impresa, della presenza di un sito web, dell’eventuale sede presso un incubatore. E’ comunque possibile richiedere un presentation deck sugli elementi innovativi del business. Nel caso questi elementi non consentano una valutazione soddisfacente, l’ufficio del Registro Imprese può rivolgersi al Ministero (startup@mise.gov.it – pareri.startup@mise.gov.it).
- I tre requisiti alternativi previsti dalla lettera h del comma 2 (spese in ricerca e sviluppo, personale altamente qualificato, privativa industriale) possono essere autocertificati (per la startup è una dichiarazione di intenti). Il Registro può anche controllare presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
Le Startup innovative sono tenute a confermare annualmente il mantenimento dei requisiti: la mancata presentazione di questa dichiarazione comporta automaticamente il rischio di cancellazione dalla sezione speciale.
Da Startup a PMI innovativa
Il 18 dicembre 2017 cesseranno di essere startup innovative le società già esistenti nel momento in cui è entrato in vigore il Decreto Sviluppo 2012. Queste imprese possono diventare PMI innovative se in possesso dei necessari requisiti. Le Camere di Commercio sono tenute a ricordare, con notevole anticipo rispetto alla scadenza, la possibilità di migrare senza soluzione di continuità da un regime agevolativo all’altro avvalendosi della modalità semplificata.
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PMI innovative
Le verifiche sono in gran parte le stesse, tranne che per le specificità delle PMI innovative. Ad esempio, fra i requisiti è prevista la presentazione di bilancio certificato: si tratta di una verifica che può essere effettuata presso il Registro Imprese. Per quanto riguarda il divieto di quotazione su un mercato regolamentato, il controllo va effettuato con la Consob, l’autorità che vigila sul mercato. Per quanto riguarda il mantenimento dei requisiti, il Ministero ricorda che bisogna fare riferimento alle relative dichiarazioni obbligatorie.
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Ci sono casi in cui sono possibile deroghe: la mancata certificazione del bilancio, ad esempio, può essere sanata dall’impresa con ravvedimento operoso; in questo caso non si procede alla cancellazione dal registro speciale.
Ministero Sviluppo Economico