Cgil, Cisl e Uil chiedono una proroga per la presentazione delle domande di adesione all’ottava salvaguardia esodati: le istruzioni sono operative dallo scorso primo febbraio, la scadenza è il 2 marzo e, secondo i sindacati confederali, c’è troppo poco tempo per effettuare correttamente gli adempimenti. I segretari confederali Roberto Ghiselli, Maurizio Petriccioli e Domenico Proietti hanno inviato una lettera al Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, e al presidente dell’INPS, Tito Boeri, chiedendo la proroga:
«in considerazione del ritardo da parte dell’INPS nel rendere disponibili le procedure necessarie per il corretto invio delle domande stesse».
=> Ottava salvaguardia esodati: le istruzioni INPS
La procedura, scrivono i segretari confederali Cgil, Cisl e Uil:
«è stata rilasciata il 17 gennaio e resa pienamente operativa dal 1° febbraio, riducendo di fatto il tempo utile per la presentazione».
Modalità, termini e istruzioni per la presentazione delle domande sono contenuti nella circolare INPS 11/2017 e nella circolare 41/2016 del Ministero del Lavoro che riguarda in particolare i lavoratori che devono presentano la domanda alla DTL, direzione territoriale del lavoro. La proroga sarebbe opportuna:
«per poter garantire l’accesso alla misura di salvaguardia in considerazione del fatto che oltre il termine del 2 marzo il diritto decadrà».
Ricordiamo che l’ottava salvaguardia esodati è inserita nella Legge di Stabilità 2017 (commi da 214 a 218), e tutela di:
«30mila 700 lavoratori rimasti senza stipendio e senza pensione dopo la Riforma pensione del 2011 e non ancora tutelati dalle precedenti salvaguardie».
Ecco nel dettaglio chi sono i lavoratori coperti dall’ottava salvaguardia e a chi devono presentare domanda (INPS o DTL):
- 11mila in mobilità o trattamento speciale edile a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011: cessazione dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014, perfezionamento dei requisiti per la pensione entro 36 mesi (3 anni) dalla fine della mobilità o dell’indennità, anche mediante versamento di contributi volontari. Domanda da presentare all’INPS;
- 9mila 200 autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011: decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019. Possono aver svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, altre attività, ma non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza pensione: 6 gennaio 2019. Domanda da presentare all’INPS;
- 1.200 autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011, anche senza un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011: almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa fra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013, al 30 novembre 2013 non svolgono attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Decorrenza pensione entro il 6 gennaio 2018. Domanda all’INPS;
- 7.800 cessati di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b, c, d, della legge 147/2013, con rapporto di lavoro risolto entro il 30 giugno 2012 per accordi individuali, oppure accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011. Maturazione pensione: 6 gennaio 2019. Domanda alla DTL;
- 700 in congedo per assistere figli con disabilità grave: decorrenza pensione, 6 gennaio 2019. Domanda alla DTL;
- 800 con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. Decorrenza pensione: 6 gennaio 2018. Non possono aver svolto lavoro a tempo indeterminato dopo la cessazione. Domanda alla DTL.