Nuovi dettagli tecnici dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica fra privati, dallo scorso primo gennaio 2017 incentivata dalla legge con semplificazioni procedurali e contabili: sono contenuti nella circolare 1/E dell’Agenzia, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, decreto legislativo 127/2015. I contribuenti hanno tempo fino al prossimo 31 marzo per esercitare l’opzione, e che sarà poi valida per cinque anni. A regime, quindi dall’anno prossimo, invece, la scelta andrà fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
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Per esercitare l’opzione il contribuente, direttamente o tramite intermediario, utilizza il servizio online nell’area Fatture e Corrispettivi, che contiene anche un manuale di informazione e assistenza. Per la trasmissione delle fatture, il Fisco mette a disposizione dei contribuenti una procedura gratuita, attraverso il sistema di interscambio SdI (bisogna autenticarsi tramite pin Agenzia Entrate, CNS, SPID), l’operazione comunque può essere fatta utilizzando altri software presenti sul mercato (utilizzando il formato xml). Le regole per la trasmissione telematica sono contenute nel Provvedimento del direttore dello scorso 28 ottobre che specifica quali sono i dati da trasmettere, il formato e le regole di compilazione delle comunicazioni, le modalità per la trasmissione, le specifiche tecniche. I dati da trasmettere sono i seguenti:
- fatture emesse, indipendentemente dalla registrazione;
- fatture ricevute e bollette doganali, comprese quelle ricevute da contribuenti in Regime dei Minimi;
- note di variazione.
Non vanno invece comunicati dati contenuti in altri documenti, come ad esempio le schede carburante.
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I dati che si inseriscono nel file “Dati Fattura” sono un sottinsieme di quelli che riportati nelle singole fatture, lo schema da utilizzare (descritto nel documento Excel denominato “Rappr.Tab- XMLdati – fattura_.xls“) contiene i riferimenti all’analogo formato xml già utilizzato per la trasmissione dei file verso la PA. Le regole di compilazione, contenute nella specifiche tecniche, consentono al contribuente di individuare le informazioni da riportare a seconda delle caretteristiche del documento emesso o ricevuto.
Per le fatture inviate, il dato relativo alla “natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura, inserendo in luogo della data una specifica annotazione. In questo caso, si valorizza il campo “imposta”, mentre nel campo “natura” si inserisce la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni. Ecco le codifiche per tipologia di operazione:
- escluse: N1 – escluse ex articolo 15;
- non soggette: N2 – non soggette;
- non imponibili: N3 – non imponibile;
- esenti: N4 – esente
- soggette a regime margine IVA non esposta in fattura: N5 – regime del margine/IVA non esposta in fattura. Questo campo va compilato anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta dalle agenzie di viaggio e turismo, riportando l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio”.;
- soggette a reverse charge: N6 inversione contabile/reverse charge;
- soggette a modalità speciali assolvimento IVA: N7 – IVA assolta in altro stato UE. Questo campo riguarda vendite a distanza, servizi di telecomunicazione, radiodiffusione ed elettronici.
Gli stessi codici si applicano alle fatture ricevute, con l’unica differenza che in caso di inversione contabile oltre alla sila N6 bisogna valorizzare i campi imposta e aliquota. Ecco le altre indicazioni tecniche:
- numero del documento: per le fatture emesse è sempre riportato, e va inserito nell’apposito campo del tracciato “numero”, per quelle ricevute può non essere annotato nel registro degli acquisti. In questo caso, nel campo “numero” si segna “0”.
- campi detraibile e deducibile: l’indicazione delle percentuali di detraibilità o deducibilità è facoltativa, nel caso in cui venga inserita deve riferirsi ai costi in capo all’acquirente o committente persona fisica,che non opera nell’esercizio di arti o professioni. La compilazione di uno dei due campi esclude la compilazione dell’altro.
Altre precisazioni riguardano la stabile organizzazione in Italia, le bollette doganali, l’indicazione dei dati analitici delle singole fatture, reverse charge, operazioni extra-comunitarie, regime dei minimi.
Infine, lo Spesometro: l’articolo 4 del Dl 193/2016, il decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità, prevede l’obbligo della comunicazione trimestrale fatture emesse e ricevute. Le regole tecniche per questo adempimento sono le stesse sopra riportate. Importante: anche i contribuenti che non esercitano l’opzione per la fatturazione elettronica possono usare il SdI per emettere o ricevere fatture elettroniche, e i relativi dati saranno acquisiti dall’Agenzia delle Entrate. I dati relativi alle fatture che non transitano sul sistema di interscambio vengono inviati con la trasmissione dati fatture. Sono esclusi dai nuovi obblighi trimestrali:
- Soggetti che si avvalgono del regime speciale produttori agricoli situati nelle aree montane;
- amministrazioni pubbliche;
- contribuenti in Regime dei Minimi.
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Nei casi di operazioni straordinarie a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa deve trasmettere distinte comunicazioni relative ai:
- dati delle sue fatture;
- dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria;
- dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l’invio non erano ancora decorsi.